La inaedificatio era un principio del diritto romano, relativamente ai diritti soggettivi reali, per cui un soggetto proprietario di un fondo su cui è costruito un edificio, può non essere proprietario dei materiali di costruzione dell'edificio stesso.

Questo fenomeno era possibile perché i materiali (conci di tufo, marmi, tegole, tubi, ecc..) una volta distrutto l'edificio potevano essere riutilizzati nella loro totalità per la costruzione di uno nuovo.

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