Nell'ordinamento giudiziario italiano, si definisce internato la persona che, a seguito di un provvedimento giudiziario, viene trattenuta in strutture apposite per un periodo determinato (di regola prorogabile o rinnovabile) a titolo di misura di sicurezza, in quanto giudizialmente ritenuto pericoloso per la società.

Misure di sicurezza nell'ordinamento italiano modifica

Le misure di sicurezza possono essere rinnovate ad intervallo di sei mesi, a seguito di una valutazione in cui emerge che la pericolosità permane. Si può applicare la misura di sicurezza a qualsiasi soggetto che, non punibile o non imputabile, abbia commesso un delitto o un quasi delitto (artt. 49 e 115 codice penale). In questo senso sono sostitutive di una condanna penale; tuttavia possono essere anche aggiunte ad una condanna penale (soggetti ritenuti solo parzialmente imputabili). Il soggetto è socialmente pericoloso perché si ritiene probabile che commetta altri reati.

Le misure di sicurezza possono applicarsi solo se la legge lo prevede nella singola fattispecie di reato. È il giudice, dove previsto, a valutare se sussiste la pericolosità sociale del reo. Il giudice valuta la pericolosità sociale attenendosi ai criteri stabiliti dall'articolo 133 codice penale, valutando quindi la gravità del reato commesso e la capacità a delinquere del reo.

Le misure di sicurezza si applicano soltanto se si verificano due condizioni, ovvero l'esistenza di un reato commesso e della pericolosità del reo. La prima condizione può subire una deroga eccezionale soltanto nel caso del delitto impossibile e dell'accordo o istigazione senza commissione (semi-reati).

La durata è indeterminata nel massimo, e può durare fino alla morte del soggetto: in ogni caso non cessa fino a che non viene a mancare l'elemento essenziale della pericolosità del reo. Questa indeterminatezza viene definita relativa, e consiste in controlli periodici di un magistrato di sorveglianza (in passato era presente un riesame del giudice dopo un minimo di tempo previsto indicativamente dalla legge, ma questo sistema è stato abbandonato dopo la sentenza n.110/1974 della Corte Costituzionale).

Le misure di sicurezza "personali" e detentive si dividono in:

Per gli ospedali psichiatrici giudiziari è stata stabilita per legge la chiusura[1], ma la data prevista per la chiusura è stata poi prorogata al 1º aprile 2014[2]. Le persone ivi internate devono essere affidate alle strutture psichiatriche pubbliche della regione di provenienza.

Note modifica

  1. ^ al 31 marzo 2013 con Decreto Legge 22 dicembre 2011 n. 211, poi convertito in Legge 17 febbraio 2012 n. 9
  2. ^ con Decreto Legge 25 marzo 2013 n. 24
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di diritto