Legittima difesa (diritto)
La legittima difesa, in diritto, è un istituto giuridico previsto da vari ordinamenti giuridici, che riconosce il principio della difesa personale, generalmente con finalità di tutela.
Storia
modificaLa ragione dell'istituto è probabilmente ispirata al brocardo latino vim vi repellere licet e la ratio va individuata nella prevalenza attribuita, in un atto di autodifesa, all'interesse dell'ingiustamente aggredito piuttosto che all'interesse dell'aggressore.
Sulla scorta di una radicata elaborazione etico-filosofica[1], ciò che la legge invece non ammette "è la negazione del valore della persona che delinque in quanto uomo, e perciò l’inflizione di lesioni fisiche significative in un contesto di mera offesa al patrimonio. Questo è coerente – tra l’altro – con la disciplina civilistica del possesso: la quale, incentrandosi sulla rilevanza in sé dello spoglio violento o clandestino, è ordinata ad evitare il più possibile, come si suol dire, che cives ad arma ruant".[2].
Diritto internazionale
modificaEsso è stato codificato nell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, che rappresenta l’eccezione fondamentale al divieto dell’uso della forza contenuto nell’art. 2, par. 4 della medesima Carta: "una delle manifestazioni più significative dell’attuale fase evolutiva del diritto internazionale è rappresentata dall’espansione del diritto di legittima difesa, individuale e collettiva, rispetto alle interpretazioni dell’art. 51 della Carta prevalenti sino agli inizi degli anni ’90"[3].
Legislazioni nazionali
modificaCittà Del Vaticano
modificaSecondo il diritto canonico, la legittima difesa viene definita un "grave dovere" da parte del credente nell'enciclica "Evangelium vitae" (cfr. punto 55[4]), che però non costituisce un'eccezione alla proibizione di non uccidere un innocente (Catechismo 2263).[5]
Germania
modificaIn Germania secondo le previsioni dello Strafgesetzbuch (il codice penale tedesco) si cui agli artt. 32 e 33 è ritenuta legittima qualora sia necessaria per respingere da sé o da altri un attacco presente, ma non si prevedono requisiti ulteriori, ed è escluso dalla punibilità chi agisca per turbamento, paura o panico.
Italia
modificaÈ un istituto previsto dall'articolo 52 codice penale italiano annoverato tra le cause di giustificazione; non si prevede però, tra le cause di non punibilità, un eventuale uso eccessivo della forza, ovvero se ciò sia dovuto a colpa del soggetto agente.[6]
Regno Unito
modificaLa materia è disciplinata, oltre che da vari principi giuridici del common law, anche da alcune norme quali il Criminal Law Act del 1967, dal Criminal Damage Act del 1971 e dal Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012, che ha introdotto alcune limitazioni.
Stati Uniti d'America
modificaLa disciplina normativa varia in ogni Stato federato degli Stati Uniti, sono considerati universali alcuni principi giuridici quali la "dottrina del castello" (castle doctrine) che ritiene legittimo l'uso della forza per respingere le aggressioni nelle abitazioni private, assieme alla ricorrenza di alcune situazioni come illiceità dell'aggressione e pericolo per la propria incolumità, assieme al principio della stand-your-ground law che consente l'uso della forza per difesa personale senza prima tentare la fuga in situazione di aggressione.
Note
modifica- ^ S. Morandini, Legittima difesa: un punto di vista morale, Questione Giustizia, 28 gennaio 2019.
- ^ Donato Carusi, A proposito di legittima difesa, in "il Mulino, Rivista bimestrale di cultura e di politica", 3/2004, pp. 592-593, doi: 10.1402/13438, che prosegue ricordando come "le reazioni difensive «sproporzionate» non vanno esenti da responsabilità civile e penale; e tuttavia – val la pena ricordare – è egualmente prevista entro certi limiti, per queste ipotesi, un’attenuazione delle misure sanzionatorie (c.d. eccesso colposo)".
- ^ Daniele Cabras, Il "ripudio della guerra" e l'evoluzione del diritto internazionale, in "Quaderni costituzionali, Rivista italiana di diritto costituzionale" 2/2006, pp. 297-322, doi: 10.1439/22230.
- ^ Lettera Enciclica "Evangelium Vitae", su vatican.va.
- ^ Catechismo della Chiesa Cattolica, su vatican.va.
- ^ Davide Piancone, Legittima.difesa ed eccesso colposo: cosa dice la legge?, su stradeonline.it, 27 ottobre 2015.
Bibliografia
modifica- Alessandro Spena, Un diritto di agire in modo penalmente illecito?, in Ragion pratica, n. 1, 2005, pp. 139–160, DOI:10.1415/19843. URL consultato il 12 agosto 2022.
Voci correlate
modificaControllo di autorità | Thesaurus BNCF 20796 · LCCN (EN) sh85119729 · BNF (FR) cb11950787q (data) · J9U (EN, HE) 987007529406705171 · NDL (EN, JA) 00576214 |
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