Licenza di porto di armi in Italia

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La licenza di porto di armi in Italia è una particolare autorizzazione amministrativa che permette ai cittadini italiani che ne sono titolari di portare o trasportare un'arma al di fuori della propria abitazione. Essa funge anche da documento di riconoscimento in Italia ed è identificata da un numero presente in tutti i modelli della licenza.[1]

Licenza di porto di armi in Italia
Nome localeLibretto personale per licenze di porto d'armi
NazioneBandiera dell'Italia Italia
TipoLicenza di porto di armi
Rilasciato da
  • Questura (Licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo, Licenza di porto di fucile per uso di caccia, Licenza di porto di fucile per difesa personale)
  • Prefettura (Licenza di porto d'arma corta o di bastone animato per difesa personale, Licenza di porto d'armi per difesa personale a privati, a guardie particolari giurate e agli agenti di polizia locale agenti la qualifica di A.P.S)
Durata validità5 anni

Descrizione generale modifica

La vendita o la cessione di armi comuni a privati privi di licenza di porto d'armi è possibile ai soli maggiori di anni 18 ottenendo dal questore apposita autorizzazione, detta formalmente nulla osta. Esso consente l'acquisto di armi e munizioni nelle quantità specificate e il trasferimento dal luogo di acquisizione fino al luogo di detenzione. Una licenza di porto dà invece diritto a portare l'arma di cui alla licenza e trasportare tutte le armi da fuoco al di fuori della propria abitazione per l'intero periodo di validità. Importante a tal fine è la differenza tra porto e trasporto di un'arma:

  • Per porto di un'arma si intende la pronta disponibilità della stessa a esser brandita in qualsiasi momento senza difficoltà, anche se scarica, e/o la suscettibilità di un suo utilizzo immediato (es. pistola in fondina, fucile in spalla);
  • Per trasporto di un'arma si intende il mero spostamento da un luogo all'altro effettuato seguendo modalità tali da renderla non suscettibile di impiego immediato (es. pistola in valigetta oppure un cacciatore che trasporta il proprio fucile in borsa/custodia per poi "portarlo" esclusivamente nel luogo in cui eserciterà l'attività venatoria).

Anche se autorizzati al porto di un'arma, esistono condizioni e luoghi particolari, esplicitati dalla legge, in cui esso resta vietato: è il caso dei locali e mezzi di trasporto pubblici oppure di manifestazioni e seggi elettorali. Il trasporto, se in possesso di una qualunque licenza di porto, può concretizzarsi in ogni momento sull'intero territorio nazionale e non richiede alcuna comunicazione del tragitto all'autorità di pubblica sicurezza, né necessita di autorizzazioni ulteriori. Riguardo agli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, sono previste alcune ipotesi nelle quali essi possono circolare senza essere in possesso di porto d'armi, come ad esempio durante le passeggiate in forma militare.[2] Gli agenti di pubblica sicurezza possono portare senza licenza le armi di cui sono muniti, nel rispetto dei regolamenti in materia.[3]

La modifica delle armi è vietata se le rende più micidiali, occultabili o potenti. L'alleggerimento dello scatto, l'applicazione di sistemi di puntamento, spegnifiamma, compensatori non è considerata modifica d'arma.[4] Nella propria abitazione è consentito l'uso di arma da fuoco al suo legittimo proprietario anche se non sia dotato di regolare porto d'armi, in quanto è vietato il porto delle predette senza licenza solo fuori dal proprio domicilio e sue pertinenze.[5]

Requisiti modifica

La normativa principale ed i requisiti sono indicati nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di attuazione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). La legge 6 marzo 1987 n. 89 introdusse poi l'obbligo di presentazione di certificato medico di idoneità psico-fisica allegato alla richiesta per il rilascio della licenza,[6] la stessa norma prevede che con decreto del Ministero della salute siano definiti i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneità per il porto delle armi, che attualmente sono stabiliti dal D.M del 28 aprile 1998. Il decreto distingue inoltre tra porto d'armi per uso caccia, per lo sport del tiro a volo ("uso sportivo")[7] e per la difesa personale.[7] La competenza a rilasciare il predetto certificato è dell'Azienda Sanitaria Locale oppure di un medico appartenente alle forze di polizia italiane o al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in servizio attivo. Il rilascio delle autorizzazioni era in passato precluso a talune particolari categorie di soggetti, come ad esempio gli obiettori di coscienza al servizio militare di leva in Italia, ma la legge 2 agosto 2007 n. 130 ha introdotto la possibilità per gli obiettori ammessi al servizio civile, una volta decorsi almeno 5 anni dalla data del congedo, di rinunciare al proprio status presentando una dichiarazione irrevocabile all'ufficio per il Servizio Civile Nazionale. Coloro che non abbiano prestato servizio militare di leva in Italia devono essere in possesso di un certificato di idoneità al maneggio delle armi rilasciato dal Tiro a Segno Nazionale, previa frequentazione di un corso presso una delle sezioni del predetto ente.[8]

Le pratiche relative alle licenze di porto di armi lunghe sono di competenza della questura, mentre le licenze inerenti al porto di armi corte o di bastone animato ai fini della difesa personale vengono rilasciate invece dalla prefettura; il controllo di conformità ai requisiti da parte del cittadino e il rilascio di questa licenza è compito dell'ufficio preposto della questura o della prefettura, a seconda della competenza, sotto la cui giurisdizione ha residenza legale il richiedente o comunque il suo domicilio. Il titolare di porto d'armi può portare le armi di cui alla licenza e acquistare e trasportare armi e munizioni entro i limiti prescritti dalla legge. La licenza di porto d'armi può essere rifiutata dal questore o dal prefetto oltre che per le persone condannate per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, per reati contro la persona o il patrimonio, contro lo Stato e l'ordine pubblico, o condannate per diserzione in tempo di guerra o porto abusivo di armi. La licenza può essere rifiutata anche ai condannati per delitti diversi dai predetti (es. sentenza restrittiva dei diritti civili) e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.[9]

Tipologie modifica

Ai sensi della legge italiana, esistono cinque tipologie di licenza di porto d'arma, ognuna composta da un libretto contenente foto/generalità del titolare e da un modulo che consiste nella licenza vera e propria su cui è indicato il tipo di autorizzazione che è stata concessa:

  • Licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo
  • Licenza di porto di fucile per uso di caccia
  • Licenza di porto di bastone animato per difesa personale
  • Licenza di porto d'armi per difesa personale
  • Licenza di porto di fucile per difesa personale

Licenza di porto di arma lunga per il tiro a volo modifica

Rilasciata dalla questura della provincia italiana di residenza, consente il porto di armi lunghe ad anima liscia nei campi di tiro a volo, sia pubblici che privati. Autorizza, altresì, l'acquisto e il trasporto di armi comuni e sportive (incluse le armi corte) e del relativo munizionamento.

In base al d.lgs 10 agosto 2018, n. 104, il libretto e la licenza sono validi 5 anni dalla data di rilascio.[10]

È opportuno ricordare che per praticare l'attività di tiro a segno all'interno di un poligono non è strettamente necessaria una licenza di porto d'armi, per esempio se si noleggia un'arma del poligono o si è in possesso della Carta di Riconoscimento rilasciata da una sezione di Tiro a Segno Nazionale e vidimata dal questore (la quale autorizza al trasporto delle armi dal luogo di detenzione verso il poligono e viceversa). In questi casi l'attività di tiro è consentita sotto la vigilanza di un Direttore di Tiro, il quale è responsabile per l'attività di tiro all'interno della struttura, ma per poterla esercitare è comunque necessario conseguire le certificazioni mediche e l'abilitazione al maneggio delle armi, così come richiesto per l'ottenimento di una licenza di porto d'armi.

Licenza di porto di fucile per uso di caccia modifica

Viene rilasciata dalla questura della provincia di residenza, previo conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio[11]; essa autorizza, laddove si sia in regola anche con gli adempimenti amministrativi da espletarsi, il porto di armi lunghe idonee all'esercizio della caccia (art. 13 della legge 157/1992), nei luoghi, periodi ed orari ove è possibile praticare l’attività venatoria. Il libretto e la licenza sono validi 5 anni dalla data di rilascio, ma per poter esercitare l'attività venatoria è necessario il versamento annuale delle tasse di concessione governativa, nonché delle tasse regionali e provinciali per i territori nei quali si vorrà esercitare l'attività venatoria e infine di una polizza assicurativa. Autorizza altresì l'acquisto e il trasporto di armi comuni e sportive (incluse le armi corte) e del relativo munizionamento, ma una circolare del Ministero dell'interno del 20 maggio 2016 ha stabilito che la licenza di caccia, pur avendo validità di 5 anni[10], non consente l'acquisto e il trasporto di armi da fuoco e munizioni nel caso non si sia pagata la tassa annuale relativa alle concessioni governative[12]. Pertanto, l'acquisto e il trasporto di armi, nonché di munizioni, è consentito soltanto se si è pagata questa tassa.[13]. Durante l’esercizio venatorio è inoltre consentito il porto degli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie. La licenza è identificata da un numero presente in tutti i modelli composto da sei cifre decimali seguito da una lettera.[1]

La licenza di porto di fucile per uso di caccia può essere concessa dal prefetto anche a coloro che abbiano compiuto 16 anni che presentino il consenso scritto dei genitori o del tutore, unitamente a una prova di abilità nel maneggio delle armi.[14]

Licenza di porto di bastone animato modifica

Il rilascio è di competenza del prefetto e consente al suo titolare di portare con sé bastoni animati; è l'unico caso in cui la legge vigente consente il porto, fuori dall’abitazione, di un’arma propria da punta e taglio, eccezione a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931. La durata della licenza è di un anno.

Licenza di porto d'armi per difesa personale modifica

È rilasciata dalla prefettura della provincia di residenza; la licenza è ottenibile solo in caso di dimostrato bisogno e pertanto il rilascio è subordinato all'esistenza della situazione del caso. Essa autorizza il porto di armi corte e altresì il trasporto di armi corte e lunghe verso i poligoni di tiro, sia pubblici che privati. Il titolare, inoltre, è autorizzato all'acquisto e al trasporto di armi e munizionamento comuni. Il libretto è valido 5 anni dalla data del rilascio,[15] pur comportando il rinnovo della licenza e il versamento della relativa tassa di concessione governativa con cadenza annuale.

La disciplina prevista per i privati è la stessa di quella delle guardie particolari giurate, le differenze riguardano l'ammontare ridotto della tassa di concessione governativa, e la durata che è biennale.

Licenza di porto di fucile per difesa personale modifica

Rilasciata dal Questore della provincia di residenza, la licenza è ottenibile solo in caso di dimostrato bisogno, pertanto il rilascio è discrezionale e limitato. Autorizza il porto di armi lunghe per difesa personale e il porto di armi corte e lunghe nei poligoni di tiro, sia pubblici che privati. Il titolare, inoltre, è autorizzato all'acquisto e al trasporto di armi e munizionamento comuni. Il libretto è valido 5 anni dalla data del rilascio subordinatamente al rinnovo annuale della licenza. Il rinnovo (annuale) della licenza comporta il versamento della relativa tassa di concessione governativa.

Disposizioni per particolari soggetti modifica

In generale vi sono specifiche disposizioni per gli appartenenti alle forze di polizia italiane e forze armate italiane come ad esempio il porto senza licenza per difesa personale nei casi previsti nel caso dei soggetti indicati dall’art. 73 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635;[16] inoltre agli ufficiali delle forze armate in servizio permanente attivo la licenza può essere concessa in modo gratuito dal Prefetto.[17]

La limitazione al porto delle sole armi d’ordinanza (quelle cioè consegnate in assegnazione individuale dalle amministrazioni d’appartenenza) è prevista esclusivamente per gli agenti di pubblica sicurezza; per le categorie indicate nel richiamato art. 73 primo comma nonché per la nuova qualifica dei sostituti ufficiali di pubblica sicurezza non sussiste la limitazione all’arma d’ordinanza che dunque è estesa ad ulteriori tre armi comuni. La facoltà di porto è in ogni caso concessa esclusivamente per difesa personale.

La legge 1º aprile 1981, n. 121 prevede inoltre il divieto di portare durante il servizio un'arma diversa da quella di ordinanza,[18][19] ad esclusione dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Per tutti gli appartenenti a questi ultimi due corpi, facendo parte anche delle forze armate italiane ed essendo qualificati come militari permanentemente in servizio, vigono, senza soluzione di temporalità, le prerogative indicate dall’art. 30 della legge 18 aprile 1975, n. 110.[20] In tal caso, nella sola ipotesi di porto di altra arma invece di quella d’ordinanza, nella condizione di servizio comandato con specifico ordine di servizio, ove è obbligatorio l’uso dell’armamento in dotazione, si avrebbe la violazione dell'art. 120 del codice penale militare di pace mentre, nella situazione di porto, in servizio comandato, di arma ulteriore o di porto di altra arma rispetto a quella d’ordinanza, nel caso di militare in servizio non specificamente comandato (detto informalmente "libero dal servizio comandato") è operativa la previsione normativa di cui alla norma del 1975.

Note modifica

  1. ^ a b Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635
  2. ^ Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 29
  3. ^ Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 73
  4. ^ Alterazione di armi, su tiropratico.com.
  5. ^ Art. 699 codice penale - Porto abusivo di armi, su Brocardi.it. URL consultato il 15 agosto 2017.
  6. ^ Art. 1 comma 1 legge 6 marzo 1987, n. 89, su edizionieuropee.it.
  7. ^ a b Art. 1 D.M. 28 aprile 1998
  8. ^ Vedasi in proposito l'art. 1 legge 28 maggio 1981, n. 286 e art. 251 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66
  9. ^ Art. 43 R.D. 18 giugno 1931 n. 773, su edizionieuropee.it.
  10. ^ a b In origine 6 anni, poi ridotti a 5 dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104 emanato in attuazione della direttiva UE 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi.
  11. ^ Legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 22, in materia di "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."
  12. ^ Ministero dell'interno, Circolare del Ministero dell'Interno (PDF), su poliziadistato.it, 20 maggio 2016.
  13. ^ Porto d’armi caccia-tiro a volo e a segno e pagamento della tassa di concessione governativa: le novità in materia, su Federcaccia Brescia, 1º febbraio 2017. URL consultato il 15 agosto 2017.
  14. ^ art. 44 comma 2 TULPS
  15. ^ Art. 4 dlgs 10 agosto 2018, n. 104, su edizionieuropee.it.
  16. ^ Art. 73 R.D. 6 maggio 1940 n. 635, su edizionieuropee.it.
  17. ^ Art. 75 R.D. 6 maggio 1940 n. 635, su edizionieuropee.it.
  18. ^ Art. 18 legge 1º aprile 1981, n. 121., su edizionieuropee.it.
  19. ^ Art. 77 legge 1º aprile 1981, n. 121., su edizionieuropee.it.
  20. ^ Art. 30 legge 18 aprile 1975, n. 110., su edizionieuropee.it.

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica