Navi maggiori e minori

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Diritto italiano modifica

La definizione di nave maggiore e di nave minore è data, nel diritto italiano dall'articolo 136 del Codice della navigazione.[1]

Navi maggiori modifica

Le navi maggiori sono le navi d'altura, destinate alla navigazione di alto mare, oltre le 20 miglia dalla costa, che abbiano idonee sistemazioni per l'equipaggio e che siano superiore alla stazza minima di 10 tonnellate per le navi a propulsione meccanica, e 25 tonnellate per le navi a vela.

Navi minori modifica

Le navi minori: sono le navi costiere, destinate alla navigazione lungo le coste continentali ed insulari dello stato, a distanza non superiore alle 20 miglia, e le navi adibite alla navigazione interna e al servizio marittimo dei porti. Sono classificate tra i beni mobili soggette a registrazioni in appositi registri.[2]

Iscrizione nei registri modifica

L'art. 146 del Codice della navigazione stabilisce che:

Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole tenute dagli uffici di compartimento marittimo e dagli uffici designati dal Ministero per le comunicazioni.

Le navi minori e i galleggianti sono iscritti nei registri tenuti dagli uffici di compartimento e di circondario o dagli altri uffici indicati dal regolamento.

Conduzione modifica

Le unità di lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri iscritte nel registro delle navi minori per uso in conto proprio possono navigare nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa. Fino a 6 miglia vi è un particolare regime in merito alla patente nautica.[3]

Diritto comparato modifica

Ordinamento greco modifica

Anche per il diritto greco è possibile la conduzione delle navi minori da parte del proprietari, ma le norme sulla necessità della patente sono più severe (9CV contro i 40,2 CV del diritto italiano. Sono previste deroghe per gli stranieri che si vedono applicare, se più favorevoli, le loro leggi nazionali.[4]

Note modifica

  1. ^ Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione interna.
  2. ^ l'art. 25, L. n. 472/99, che stabilisce che "Le navi minori e i galleggianti, di cui all'articolo 146 del codice della navigazione, aventi una lunghezza fuori tutto non superiore a 24 metri, possono essere iscritti nei registri e destinati a servizi speciali per uso privato ovvero per uso in conto proprio per la navigazione nelle acque marittime entro 12 miglia dalla costa.".[1][collegamento interrotto]
  3. ^ patenti nautiche, su nautica.it. URL consultato il 2 novembre 2011 (archiviato dall'url originale il 2 novembre 2011).
  4. ^ Yachts.it - Leggi - L'Avvocato risponde, su yachts.it. URL consultato il 2 novembre 2011 (archiviato dall'url originale il 29 ottobre 2011).

Collegamenti esterni modifica