Pedone (codice della strada)
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Il pedone è, secondo il codice della strada, chiunque circoli su una strada pubblica privo di qualsiasi mezzo di trasporto. Anche il pedone, al pari dei conducenti dei veicoli, deve osservare determinate norme comportamentali che garantiscono la sicurezza e l'adeguata convivenza delle diverse utenze delle strade.[1]

Pedoni sul margine di una carreggiata
Rapporto tra pedone, città e veicoliModifica
A chi cammina sono stati dedicati, soprattutto nelle città, itinerari specifici esclusivi e protetti, comprendenti marciapiedi, sottopassi e sovrappassi, ma in diverse condizioni si trova a dover interagire con tutta la massa degli altri veicoli circolanti.
L'evoluzione del rapporto tra pedoni e veicoli, nel tentativo di aumentare sempre più la sicurezza stradale, è stata scandita:
- strisce pedonali (segnaletica orizzontale) visibili a lunga distanza e preannunciate da apposita segnaletica verticale
- strisce pedonali bordate, sempre di colore bianco, inserite in un'area riempita da un colore di contrasto (rosso, verde, blu)
- strisce pedonali rialzate, strisce pedonali leggermente sopraelevate rispetto alla sede stradale onde indurre i veicoli motorizzati a un rallentamento.
- semafori pedonali nelle aree di maggior traffico o di maggior grado di pericolosità
NoteModifica
- ^ artt. 190 e 191 del D.Lgs. 285/1992
Voci correlateModifica
Altri progettiModifica
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- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su pedone
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