Il pescaturismo è una forma di attività turistica integrativa alla pesca artigianale regolamentata in Italia dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, numero 293 (G.U. n. 197 del 23 agosto 1999) e successivamente dal Decreto Legislativo n.4 del 9 gennaio 2012 (come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n.134). Che consente di portare a bordo dell'imbarcazione da pesca turisti e mostrare l'attività di pesca professionale ed escursioni della costa.[1]

Possono esercitare l'attività di pescaturismo solo gli imprenditori ittici singoli o riuniti in cooperative e loro consorzi, in possesso di un'imbarcazione da pesca e della relativa licenza. I possessori di imbarcazione ma non di licenza di pesca possono limitarsi al trasporto passeggeri.

Le imbarcazioni non possono spingersi oltre le tre miglia dalla costa e sempre all'interno delle acque del compartimento marittimo di appartenenza.

Possono essere utilizzati tutti i tradizionali mezzi di pesca, escludendo i sistemi da traino e a circuizione.

Il pescaturismo è quindi a tutti gli effetti un'attività complementare alla pesca professionale ed è stata istituita con lo scopo di supportare il reddito dei pescatori.

Spesso pescaturismo ed ittiturismo sono confuse. Si tratta di due attività diverse e complementari, la prima è riferita all'esercizio delle attività di pesca. L'ittiturismo è invece da intendersi come l'insieme della attività turistiche esercitabili dal pescatore quali ospitalità in case e villaggi di pescatori, e ristorazione a base di pescato.

Note modifica

  1. ^ Elena Falletti, I contratti di viaggio, Wolters Kluwer Italia, 2008, p. 202, ISBN 978-88-13-28291-2. URL consultato l'8 luglio 2013.

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