Procedimento legislativo

procedimento formale che porta all'approvazione di una legge

Il procedimento legislativo (in lingua latina: iter legis), in diritto, definisce il procedimento formale adottato dall'organo detentore del potere legislativo di uno stato che porta all'approvazione di una legge.

Italia modifica

In Italia il procedimento legislativo adottato dal Parlamento della Repubblica può distinguersi a seconda del tipo di legge cui si riferisce. Più precisamente si parla di

  • Iter legis ordinario, relativo al procedimento di approvazione delle leggi ordinarie ;
  • Iter legis aggravato (da intendere come rafforzato), relativo al procedimento riguardante l'approvazione delle leggi costituzionali

Iter legis ordinario modifica

Per quanto riguarda le leggi ordinarie, l'iter legis è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo I, sez. II dagli artt. 71-74, e dai regolamenti parlamentari.

Questo procedimento è composto dalle seguenti fasi:

  • Fase dell'iniziativa (da parte del soggetto competente);
  • Fase della discussione (da parte del Parlamento);
  • Fase della promulgazione (da parte del Presidente della Repubblica), la quale può essere articolata in momenti successivi:

Fase dell'iniziativa modifica

La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge redatti in articoli al Parlamento.

La Costituzione riconosce tale potere:

  • Ai membri del Parlamento. Sia i gruppi parlamentari che il singolo deputato o senatore possono sviluppare proposte di legge (chiamate in questo caso proposta di legge) di modo da essere titolari appieno di questa funzione aderendo alle proprie idee e progetti di partito.
  • Al Governo. Esso utilizza il suo diritto di iniziativa legislativa per sviluppare il suo programma e può essere titolare di questa sua funzione solo in sede collegiale; inoltre ogni sua proposta di legge prima di passare al Parlamento deve essere autorizzata dal Presidente della repubblica[1]. Il governo ha dei campi (leggi che riguardano la manovra di bilancio e leggi di conversione di decreti legge) nei quali le sue proposte sono essenziali all'attuazione del programma e, perciò, vengono con alta probabilità accettate in Parlamento, dove il governo stesso può contare sui parlamentari che gli hanno dato la fiducia. In questo caso il progetto di legge prende il nome di disegno di legge e non va confuso con atti aventi forza di legge (i.e., decreti-legge e decreti legislativi) dal momento che questi ultimi sono atti esecutivi (nonostante il loro carattere legislativo).
  • Al corpo elettorale (che può essere esercitata attraverso la presentazione alle Camere da una proposta sottoscritta da almeno 50.000 elettori) mediante iniziativa legislativa popolare, sulla base dell'art. 71 della Costituzione.
  • Ai Consigli Regionali.
  • Al CNEL; generalmente questo consiglio svolge una funzione consultiva, ma la Costituzione gli attribuisce la facoltà di proporre leggi.
  • Agli organi ed enti cui sia comunque conferito suddetto potere da legge costituzionale.

Fase della discussione modifica

La seconda fase del procedimento legislativo comincia con l'assegnazione da parte del Presidente della camera (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) cui è pervenuto il progetto di legge alla commissione parlamentare competente ratione materiae (ovvero, per materia). La commissione parlamentare opera diversamente a seconda della "sede" in cui viene autorizzata a operare. La commissione parlamentare incaricata di esaminare il progetto di legge può operare in:

  • Sede referente: Si tratta della sede in cui le commissioni operano seguendo il normale iter legis ordinario; è sempre obbligatorio (art. 72, 4° comma Cost.) per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale, di delegazione legislativa, di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi; è facoltativo per tutti gli altri progetti di legge. In esso si prevede una discussione sul testo nel suo complesso seguita da una discussione del testo articolo per articolo. Alla discussione segue un voto sul progetto di legge. La commissione ha in tale sede il compito di preparare i documenti (testo del progetto di legge e relazioni) su cui lavorerà poi più accuratamente prima una e poi l'altra camera del Parlamento; in tali sedi plenarie la Commissione è rappresentata da un relatore.
  • Sede legislativa o deliberante: la commissione che opera in sede legislativa (si tratta di un procedimento speciale) si occupa della discussione, della votazione e dell'approvazione del progetto di legge estromettendo completamente l'Assemblea dai lavori. È sempre ammessa durante i lavori della commissione la domanda di "rimessione in assemblea" del progetto di legge.
  • Sede redigente: è la seconda procedura speciale prevista dai regolamenti di Camera e Senato; la commissione ha gli stessi compiti che aveva quando operava in sede referente con l'aggiunta che la sua votazione sui singoli articoli del progetto di legge assume carattere di definitività, e il testo che viene presentato alla Camera sarà votato nella sua interezza (senza quindi procedere alla votazione articolo per articolo; sono esclusi da questo procedimento le materie per le quali vi è una riserva di assemblea, citate nella Sede referente)

Il procedimento legislativo ordinario continua con l'assegnazione del progetto della legge al Presidente di una delle camere del parlamento il quale permette la discussione, la votazione articolo per articolo e infine la votazione finale sull'intero progetto di legge da parte dell'assemblea.

Per l'approvazione da parte di una camera è sufficiente la maggioranza dei presenti votanti a favore, eccezion fatta per taluni casi, sempre previsti dalla Costituzione, ove sono richiesta maggioranze speciali. Qualora la maggioranza dei presenti in aula abbia votato favorevolmente il disegno di legge si intende approvato e passa all'altra camera, la quale se vota favorevolmente al progetto senza apportarvi modifiche fa sì che sia completata la fase deliberativa. Se invece vi apporta modifiche il disegno ripassa all'altra camera che a sua volta se apporta modifiche deve ripassarlo ulteriormente e così via fino a che uno stesso testo è approvato in entrambe le camere. Questo fenomeno viene definito con il termine "navetta" e riflette il fatto che le due camere del Parlamento in Italia hanno le stesse funzioni (c.d. bicameralismo perfetto).

Fase della promulgazione modifica

La terza e ultima fase è quella che attiene alla produzione degli effetti normativi della legge e riguarda la promulgazione e la pubblicazione.

  • La promulgazione propriamente detta deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione parlamentare o in un termine minore se entrambe le Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarano l'urgenza (Art. 77 della Costituzione) e spetta al Presidente della Repubblica. Non sempre il Presidente della Repubblica decide di promulgare la legge, in quanto essa potrebbe avere dei difetti sostanziali (essere in contrasto con i dettati costituzionali) oppure vizi formali (difetti sul procedimento legislativo); quindi spetta a lui porre il primo vero sindacato (preventivo) della legge. Se la decisione di promulgare fosse negativa, la legge viene rinviata alle camere con un messaggio motivato del Presidente della Repubblica (il cosiddetto "veto sospensivo"). Se il progetto di legge viene approvato nuovamente il presidente è obbligato a promulgarlo.
  • Subito dopo la promulgazione, e comunque entro 30 giorni dalla stessa, la legge deve essere pubblicata. Questo momento vede l'intervento del Ministro della Giustizia, depositario del sigillo dello Stato. Una volta posto il sigillo alla legge, essa viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. Ciò permette, dal punto di vista formale, che la nuova legge possa essere collegata alle norme pre-esistenti così da avere pieno valore e forza cogente (quod non est in registro non est in mundo).
  • Una volta che la legge approvata dal Parlamento e promulgata dal Presidente della Repubblica viene pubblicata, questa non ha immediatamente forza di legge, ma un periodo di tempo variabile deve intercorrere precedentemente (15 giorni o prima, qualora la stessa legge non preveda un termine diverso), periodo durante il quale tutti i cittadini possono prendere coscienza della nuova legge (ignorantia legis non excusat) . Questo periodo prende il nome di vacatio legis.
  • Trascorsa la vacatio legis la legge pubblicata entra in vigore, diventa cioè obbligatoria e coercitiva erga omnes.

Iter legis aggravato modifica

Per quanto riguarda le leggi costituzionali (i.e., quelle leggi che 1) integrano o modificano il testo della Costituzione e denominate leggi di riforma costituzionale, o 2) affiancano o completano disposizioni previste dalla Costituzione e denominate semplicemente leggi costituzionali), il procedimento legislativo è disciplinato nella parte II della Costituzione al titolo VI, sez. II dall'articolo 138.

In questo caso il Parlamento adotta una procedura più complessa o rafforzata rispetto alle leggi ordinarie dal momento che la legge dovrà avere, dal punto di vista della gerarchia delle fonti del diritto, lo stesso rango della Costituzione. La procedura è pertanto detta iter legis aggravato.

L'articolo 138, in particolare, non copre l'intero iter legis dal momento che non si pronuncia sulla iniziativa e, eccezion fatta per alcuni aspetti, sulla promulgazione e pubblicazione dell'atto. Ergo, nel silenzio della Costituzione, si ritiene, a livello di diritto costituzionale, che trovino applicazione le norme relative all'iter legis ordinario di cui sopra. La procedura aggravata, pertanto, si riferisce soltanto a particolari momenti dell'iter: vediamoli nel dettaglio.

Fase della discussione modifica

In fase di discussione, le leggi che hanno natura costituzionale devono essere approvate da ciascun ramo del Parlamento (in assemblea plenaria o da parte della commissione competente deliberante) in due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. La prima deliberazione procede come descritto per una legge ordinaria (con eventuale traghetto) ed è richiesta la maggioranza relativa dei presenti per l'approvazione del progetto di legge. La seconda approvazione richiede almeno la maggioranza assoluta dei componenti.

Fasi successive alla discussione e iniziativa referendaria modifica

A questo punto, dipendentemente dall'esito della seconda deliberazione, la strada che segue la legge approvata varia. Infatti,

  1. Se entrambe le camere hanno votato la legge a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, la legge può essere immediatamente promulgata dal Presidente della Repubblica, essere pubblicata ed entrare in vigore.
  2. Se una o entrambe le camere hanno votato la legge a maggioranza assoluta dei componenti, la legge non viene immediatamente promulgata, ma viene prima pubblicata su Gazzetta Ufficiale e, dunque, non entra ancora in vigore. Ciò per permettere, entro 3 mesi dalla pubblicazione, la richiesta di un referendum confermativo (c.d. referendum costituzionale) da parte di 500.000 elettori, 5 consigli regionali o 1/5 dei componenti di un ramo del Parlamento. Il referendum, previa legittimazione della richiesta da parte della Corte Costituzionale, viene calendarizzato entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Presidente della Repubblica con decreto e in una data compresa tra il 50º e il 70º giorno successivo a suddetto decreto. Non è previsto alcun quorum strutturale, ma è sufficiente la maggioranza dei voti validi per determinarne l'esito.

Entrata in vigore modifica

La legge viene allora promulgata ed entra in vigore, oltre al caso di cui al punto 1, qualora è stata approvata dalla maggioranza dei voti validi al referendum. In caso contrario, la legge costituzionale viene annullata e non entrerà in vigore.

Canada modifica

  Lo stesso argomento in dettaglio: Canada e Parlamento del Canada.

Aspetti legati alla forma di governo modifica

Prima di poter analizzare dettagliatamente il procedimento legislativo nel Canada bisogna tenere presente una importante differenza con l'Italia relativamente alla forma di governo. Mentre l'Italia è una repubblica parlamentare, il Canada è parte del Commonwealth Britannico, e dunque contraddistinto da una monarchia costituzionale. Ciò implica, da un lato, che il Capo di Stato in Canada è formalmente il sovrano del Regno Unito, mentre dall'altro che il Canada è uno stato sovrano dotato di un proprio parlamento, un proprio governo e una propria magistratura disciplinati da una Costituzione.

Altrettanto importante è la differenza di organizzazione del territorio. Se l'Italia è una repubblica unitaria (i.e., un solo stato ripartito in enti locali - regioni, province e comuni - ciascuno dotato di un certo grado di autonomia), il Canada è una confederazione contraddistinta da una parziale separazione di responsabilità tra l'organizzazione centrale federale e le sue suddivisioni amministrative. Infatti il Canada è anch'esso un solo stato, ma ciascuna delle sue 10 province o dei suoi 3 territori sono dotati di corpo legislativo e di un proprio governo distinti e indipendenti da quelli federali. Ciascuna suddivisione amministrativa, dunque, è contraddistinta, relativamente alla materia che compete a questo articolo, a lievi differenze a livello di procedimento legislativo come avremo modo di notare.

Procedimento legislativo delle leggi ordinarie modifica

Il procedimento legislativo non è esplicitamente disciplinato dalla Costituzione del Canada né dagli statuti delle province che vengono considerati come Costituzioni delle stesse nella parte V della Costituzione del Canada. Quest'ultima, infatti, stabilisce unicamente (parte IV) la struttura generale e aree di competenza del potere legislativo, nonché (parte VI) la suddivisione dei poteri tra confederazione e province. Pertanto, circa il procedimento legislativo, oltre al linee guida dettate dalle costituzione, si ricorre alla prassi parlamentare (eventualmente sancita dagli opportuni regolamenti).[2][3]

Parlamento federale modifica

A livello federale il Parlamento del Canada è composto da tre entità: il Senato del Canada, la Camera dei Comuni (i quali condividono soltanto alcune funzioni (bicameralismo imperfetto), e il sovrano del Regno Unito. Per quanto riguarda il procedimento legislativo per la approvazione delle leggi ordinarie si possono distinguere varie fasi articolabili in maniera analoga all'iter legis ordinario italiano:

  • Fase dell'iniziativa o notifica (da parte del soggetto competente);
  • Fase della discussione o lettura (da parte del Parlamento);
  • Fase dell'assenso reale (da parte del rappresentante del sovrano del Regno Unito a livello federale).
Fase dell'iniziativa modifica

La fase dell'iniziativa consiste nell'esercizio da parte di determinati soggetti del potere di sottoporre progetti di legge (bills) redatti in articoli al Parlamento. Questo potere è di competenza di un membro del Parlamento o di un ministro del Governo del Canada e richiede la notifica scritta alla Segreteria della Camera dei Comuni o del Senato (nella prassi quasi sempre la prima) con almeno 48 ore di anticipo e con titolo apposto. Il giorno successivo alla notifica, il titolo del progetto di legge viene posto nel cosiddetto Order Paper e vi rimarrà fino a quando il soggetto notificante non deciderà di introdurre il progetto di legge alla camera notificata.

Fase della discussione modifica

La fase della discussione, che è la prima fase vera e propria del procedimento legislativo, comincia una volta che il progetto di legge è stato introdotto alla camera notificata nelle modalità di cui sopra. Questa fase è articolata in tre sotto-fasi:

  1. Durante la prima lettura il soggetto proponente il progetto di legge ne fornisce una breve sinossi e ne descrive lo scopo. Non si procede ad alcun dibattito o introduzione di emendamenti o votazioni visto che in questo momento la camera in questione si impegna, tramite mozione richiesta dal Presidente dell'assemblea (Speaker of the House alla Camera dei Comuni o Speaker of the Senate al Senato), a non procedere oltre la semplice introduzione del progetto di legge per la pubblica divulgazione. La fase è altresì finalizzata alla stampa del progetto di legge e alla sua distruzione ai membri dell'assemblea.
  2. La seconda lettura permette (sempre tramite mozione del soggetto proponente) ai membri dell'assemblea di discutere circa lo scopo generale del progetto di legge. Non possono essere presentati emendamenti fintantoché il progetto di legge non sia stato discusso dalla commissione competente, la quale discussione può avvenire prima o dopo la trattazione in assemblea (da notare che la trattazione da parte della commissione è richiesta tramite la stessa mozione menzionata poc'anzi). Possiamo dunque nel dettaglio individuare:
    • La discussione in commissione (committee stage) che è finalizzata alla revisione del testo e di approvarlo o modificarlo. Suddetta commissione può essere permanente, speciale o legislativa a seconda della necessità. Altresì interessante è la possibilità per l'intera assemblea di agire come se essa stessa fosse una commissione (Committee of the Whole), esercizio previsto per leggi di particolare rilievo come quelle legate al bilancio dello Stato. Possono essere altresì richiamati testimoni per presentare il proprio punto di vista ed essere interrogati dalla commissione. Si procede dunque alla discussione articolo per articolo eventualmente introducendo emendamenti per poi votare il testo nel suo complesso.
    • La discussione in assemblea vera e propria (report stage) che è finalizzata al proseguimento della discussione del progetto di legge successivamente alla trattazione in commissione. Ulteriori emendamenti possono essere proposti e discussi, posto e non concesso che il Presidente dell'assemblea, per evitare che questa fase sia una mera ripetizione della trattazione in commissione, ha il potere di selezionare e raggruppare emendamenti in un dibattito congiunto nonché di decidere quali mozioni votare separatamente o congiuntamente. Conclusa la discussione l'assemblea procede alla votazione sull'intero progetto di legge (con eventuali emendamenti) senza possibilità di discussione o modifica della mozione. Bisogna altresì notare che non si tiene discussione a meno che non vengano presentati emendamenti, passando direttamente alla fase successiva.
  3. La terza lettura consiste in una discussione in assemblea del progetto di legge nella sua forma finale con possibilità di proporre e votare ulteriori emendamenti. A questo punto il progetto di legge viene votato a maggioranza e, se approvato, trasmesso all'altro ramo del parlamento.

Poiché il procedimento legislativo comincia di norma alla Camera dei Comuni, al Senato (per quanto la discussione del progetto di legge approvato dalla Camera segua lo stesso iter di cui sopra per la discussione) viene solitamente richiesta una trattazione più celere. Proprio per questo è facile che, prima ancora che la Camera abbia concluso la trattazione del progetto di legge e l'abbia approvato, lo stesso venga preventivamente assegnato ad una commissione permanente del Senato così da formarsi una propria opinione e discutere del progetto di legge in tempi rapidi (pre-study).

Qualora il Senato approvi senza emendamenti, la Camera viene semplicemente notificata e il progetto di legge può procedere all'assenso reale. Se vengono approvati emendamenti (spesso di carattere meramente formale), il testo viene ritrasmesso alla Camera, la quale solitamente accetta gli emendamenti del Senato; qualora la Camera respinga gli emendamenti, il Senato può richiederne la valutazione. Se un accordo non viene trovato (accaduto rarissimamente), si può procedere a una conferenza vera e propria. Questo processo è fondamentale perché, come nell'ordinamento italiano, il testo deve essere approvato nella stessa forma da entrambe le camere prima di ricevere assenso reale.

Fase dell'assenso reale modifica

L'assenso reale è l'ultima fase del procedimento legislativo e non può avviarsi prima del completamento di tutte le fasi precedenti e della approvazione del testo del progetto di legge in misura identica da parte di Camera dei Comuni e Senato. Può essere conferito in due modi:

  • La procedura scritta richiede un incontro tra la Segreteria del Parlamento e il Governatore Generale, ossia il Rappresentante del sovrano britannico sul suolo canadese, o suoi rappresentanti. Il progetto di legge viene presentato con una lettera indicante la precedente approvazione da parte di entrambe le Camere e richiedente assenso.
  • La cerimonia tradizionale è invece una cerimonia formale la quale si tiene nell'aula legislativa del Senato alla presenza del Parlamento in Seduta Comune. Il Rappresentante della Corona (Governatore Generale o suo rappresentante) a questo punto conferisce l'assenso al progetto di legge attraverso un cenno affermativo del capo.

Una volta conferito l'assenso il progetto di legge diventa legge ed entra immediatamente in vigore (viene ora chiamato anche Act of Parliament), a meno che il testo stesso della legge non preveda una tempistica diversa, e diventa pertanto obbligatoria e coercitiva erga omnes.

È comunque interessante notare che la Costituzione del Canada (sia nella versione del 1867 che in quale attuale in vigore dal 1982) non sancisce l'obbligatorietà dell'assenso reale da parte del Governatore Generale. Infatti, quest'ultimo può rifiutarsi di firmare un progetto di legge approvato dal Parlamento per una qualunque ragione considerata opportuna e consona o comunque riservarsi di attendere una indicazione dei desideri del sovrano britannico. Tale riserva, tuttavia, con gli anni è diventata pressoché una istituzione teorica e non più una opzione. Difatti, il rifiuto o l'esitazione da parte di un Governatore Generale a conferire assenso a un progetto di legge approvato dal Camera dei Comuni eletta e dal Senato su indicazione del Governo sarebbe considerato un affronto alla natura democratica del Canada e provocherebbe una crisi costituzionale.[4]

Parlamenti provinciali e territoriali modifica

Per quanto riguarda la approvazione delle leggi ordinarie provinciali o territoriali (i.e., quelle leggi ordinarie vincolanti esclusivamente a livello della provincia o territorio dal quale sono state approvate), il procedimento legislativo è essenzialmente lo stesso descritto sopra.[5] È però importante tenere presente che, a differenza di quello federale, i 10 Parlamenti provinciali e i 3 Parlamenti territoriali sono monocamerali. La Camera provinciale o territoriale prende il nome di Assemblea Legislativa (Legislative Assembly) o Camera dell'Assemblea (House of Assembly) a seconda della provincia o territorio, eccezion fatta per la provincia del Québec dove, dal 1968, prende il nome di Assemblea Nazionale (National Assembly).[6][7]

L'iniziativa procede in maniera identica a quanto indicato sopra, mentre a livello della fase della discussione esistono lievi differenze:

  • La discussione in commissione comincia successivamente al dibattito generale della seconda lettura (dibattito che dunque verte esclusivamente sui principi e scopi del progetto di legge senza discuterne sezioni specifiche);
  • La commissione è rappresentata da tutti i membri della Camera e prende il nome, come riportato nella sezione precedente, di Committee of the Whole. Qui il progetto di legge viene esaminato articolo per articolo insieme alla proposta di eventuali emendamenti, prima di "riferire" di nuovo all'assemblea. Quest'ultima voterà il progetto di legge così come presentato dalla commissione senza possibilità di emendamenti (se richiesti, la discussione è rimandata nuovamente alla commissione) prima di procedere alla terza lettura.

Segue dunque la fase dell'assenso reale in cui l'autorità competente si reca nell'aula legislativa per dare il proprio assenso al progetto di legge approvato dal Parlamento. Tale autorità è un individuo diverso in ciascuna provincia e in ciascun territorio con una opportuna distinzione tra i due ordinamenti:

  • In una provincia si parla propriamente di Luogotenente Governatore, il quale è un Rappresentante della Corona britannica in qualità di Viceré. Essenzialmente è l'equivalente provinciale del Governatore Generale.[8]
  • In un territorio si parla invece di Commissario, il quale non è tuttavia un Rappresentante della Corona britannica propriamente detto. Difatti, esso è un delegato del governo federale facente funzione della Corona e, in base agli statuti federali preposti al governo dei territori, ed agisce secondo istruzioni scritte da parte del governo o ministro federali di competenza. La funzione dei commissari, un tempo più direttamente legata all'amministrazione e al governo dei territori (al punto da presiederne l'esecutivo), è ora difatti ridotta a quella di un Luogotenente Governatore.[9]

Procedimento legislativo per la revisione costituzionale modifica

Prima del 1982 la Costituzione del Canada rimaneva un atto del Parlamento britannico (e dunque denominato propriamente British North America Act, 1867) che non prevedeva alcuna formula emendante, dunque necessitando il ricorso al suddetto Parlamento per la approvazione di leggi ad hoc finalizzate a tale proposito. Soltanto nel 1982 il Canada completò il proprio processo di rimpatrio acquisendo piena sovranità. La nuova Costituzione (Constitution Act) che ne risultò (mantenendo comunque parte della precedente), diversamente da quanto accade per le leggi ordinarie, disciplinava espressamente un procedimento per la approvazione di leggi atte a modificare la stessa Costituzione (sezioni 38-49).[10] Queste leggi non hanno tuttavia il carattere formale di legge costituzionale (come in Italia), ma di emendamenti alla Costituzione stessa.

È opportuno ricordare inoltre, come prescritto dalla sezione 46, che l'iniziativa di emendamenti costituzionali è di esclusiva competenza di una Camera (federale o provinciale che sia), e può essere revocata prima del rilascio del Proclama da parte della stessa. Interessante è peraltro una precisazione relativa al Senato (sezione 47): un qualunque emendamento può essere proclamato senza la previa approvazione da parte del Senato se, entro 180 giorni dalla deliberazione da parte della Camera dei Comuni, il Senato non abbia deliberato circa l'emendamento e se, dopo la scadenza di suddetto termine, la Camera di Comuni adotta nuovamente il provvedimento.

Procedura generale modifica

Gran parte degli emendamenti alla Costituzione possono essere approvati soltanto se adottati a) dalla Camera dei Comuni e dal Senato, e b) da almeno i due terzi delle assemblee legislative provinciali (i.e., almeno 7 province) rappresentanti almeno il 50% della popolazione nazionale (fermo restando l'uso della procedura ordinaria per la approvazione degli emendamenti da parte delle singole Camere). Questa formula (sez. 38, Constitution Act, 1982) è ufficialmente denominata general amendment procedure (seppur colloquialmente nota come 7+50 formula per ovvi motivi).

Una volta che la procedura per l'adozione di un emendamento viene seguita con successo, l'emendamento viene formalizzato tramite Proclama da parte del Governo facente funzione di Governatore Generale (Governor-General-in-Council). Ufficialmente, dunque, la Costituzione viene emendata per proclamazione, e il rilascio del Proclama richiede previa deliberazione da parte della Camera dei Comuni, del Senato e del numero necessario di assemblee legislative provinciali.

In base a quanto stabilisce la sezione 42, la procedura generale di cui alla sezione 38 è riservata ai seguenti temi:

  1. Il principio di rappresentanza proporzionata delle province nella Camera dei Comuni prescritto dalla Costituzione del Canada;
  2. I poteri del Senato e il metodo di selezione dei senatori;
  3. Il numero di membri che rappresentano una provincia al Senato di cui la stessa provincia ha diritto nonché le qualifiche dei senatori in merito alla propria residenza nella provincia che rappresentano;
  4. Fermo restando il quarto comma della sezione 41, la Corte Suprema del Canada;
  5. La estensione di province esistenti nei territori;
  6. La creazione di nuove province.

La Costituzione precisa inoltre che (sez. 43), qualora un emendamento costituzionale si riferisca ad un'unica provincia, è richiesto solamente l'assenso da parte del Parlamento della provincia interessata. Infatti 7 degli 11 emendamenti finora approvati sono di questo tipo: 4 per Terranova e Labrador, 1 per il Nuovo Brunswick, 1 per l'Isola del Principe Edoardo, e 1 per il Québec.

Infinite, fermo restando quanto stabilito dalla sezione 41, la sezione 45 sancisce che è di competenza esclusiva dell'assemblea legislativa di una provincia approvare leggi atte a emendare la costituzione della provincia stessa laddove sussista una costituzione provinciale (i.e., uno statuto).

Procedura speciale modifica

Alcune parti della Costituzione possono essere modificate se e solo se vi è consenso unanime di tutte le province in aggiunta ai due rami del Parlamento federale. Questa procedura, sancita dalla sezione 41 e comunemente denominata unanimity formula, è riservata ai seguenti temi:

  1. La carica di Regina (o comunque di sovrano britannico), di Governatore Generale e di Luogotenente Governatore di una provincia;
  2. Il diritto di una provincia ad un numero di deputati nella Camera dei Comuni non inferiore al numero di senatori spettanti a ciascuna provincia nel momento in cui la Costituzione del 1982 è entrata in vigore;
  3. Fermo restando la sezione 43, l'uso delle lingue inglese e francese;
  4. La composizione della Corte Suprema del Canada.;
  5. Modificare lo stesso procedimento legislativo per la approvazione di emendamenti costituzionali.

Note modifica

  1. ^ Essa è tutt'altro che scontata e segue procedure apposite. Con una nota del Segretario generale del Quirinale, venne richiamata l’attenzione del Governo sul doveroso rispetto della "consuetudine" (Tito Lucrezio Rizzo, Parla il Capo dello Stato, Gangemi, 2012, p. 246) in virtù della quale le proposte di decreto-legge andavano comunicati con almeno 5 giorni di anticipo per un esame ponderato; nella nota era richiesto altresì di attenersi ad una maggiore omogeneità nel contenuto dei decreti medesimi, e si stigmatizzava la prassi governativa di modificare il testo previamente sottoposto all’attenzione del Capo dello Stato: v. Decreti legge, Ciampi bacchetta il Governo, Il Sole 24 Ore, 9 febbraio 2005.
  2. ^ The Legislative Process - Stages in the Legislative Process, su ourcommons.ca. URL consultato il 30 settembre 2019.
  3. ^ Legislative Services Branch, Consolidated federal laws of canada, Consolidated Acts, su laws-lois.justice.gc.ca, 18 agosto 2015. URL consultato il 30 settembre 2019.
  4. ^ The Legislative Process: How We Make Our Laws - LawNow Magazine, su lawnow.org. URL consultato il 30 settembre 2019.
  5. ^ (EN) Law Library at Allard Hall, Research Guides: Law - Legislative Process Research: Legislative Process, su guides.library.ubc.ca. URL consultato il 30 settembre 2019.
  6. ^ (EN) Susan Munroe, A. Public Affairs, Communications Professional, Has Lived, worked in Canada for more than 30 years, All About Canada's Provincial Legislative Assemblies, su ThoughtCo. URL consultato il 30 settembre 2019.
  7. ^ Public Works and Government Services Canada Government of Canada, legislature, Legislative Assembly, House of Assembly, National Assembly - Search for entries starting with H - Writing Tips - TERMIUM Plus® - Translation Bureau, su btb.termiumplus.gc.ca, 8 ottobre 2009. URL consultato il 30 settembre 2019.
  8. ^ Canadian Heritage, The Lieutenant Governors, su aem, 11 agosto 2017. URL consultato il 30 settembre 2019.
  9. ^ Commissioner of Nunavut | Government of Nunavut, su gov.nu.ca. URL consultato il 30 settembre 2019.
  10. ^ Legislative Services Branch, Consolidated federal laws of canada, Access to Information Act, su laws-lois.justice.gc.ca, 30 luglio 2015. URL consultato il 30 settembre 2019 (archiviato dall'url originale il 26 marzo 2019).

Bibliografia modifica

  • Camera dei deputati – Servizio studi (a cura di), Manuale della legislazione, 2 volumi, Roma, 2003.
  • Giliberto Capano / Marco Giuliani (a cura di), Parlamento e processo legislativo in Italia, Bologna, 2001.
  • Giovanni Rizzoni / Luciano Mecarocci / Fabrizia Bientinesi / Claudia Di Andrea / Nicola Lupo, Manuale della legislazione. Parte seconda: Regole per la formulazione dei testi normativi nelle principali istituzioni, Roma, 2003.
  • Alberto Vannucci / Raimondo Cubeddu, Il “dinamismo immobile” del sistema politico. In: Biblioteca della libertà, XXXVII, n.167, novembre-dicembre, 2002, pp. 19–55.
  • Peter Weber, Gesetzgebung im politischen System Italiens. In: Wolfgang Ismayr (a cura di), Gesetzgebung in Westeuropa. EU-Staaten und Europäische Union, Wiesbaden, 2008, pp. 463–511.
  • Ourcommons.ca. (2017). The Legislative Process - Stages in the Legislative Process. [online] Available at: https://www.ourcommons.ca/marleaumontpetit/DocumentViewer.aspx?DocId=1001&Sec=Ch16&Seq=6&Language=E [Accessed 30 Sep. 2019].

Voci correlate modifica

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