Prodotto finanziario

tipo di prodotto

Un prodotto finanziario secondo il Testo unico della Finanza[1] (TUF) è definito come l'insieme degli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

Descrizione modifica

Gli strumenti finanziari infatti appartengono al genere prodotti finanziari, ma non li esauriscono, essendo gli strumenti finanziari un sottoinsieme dei prodotti finanziari.

Per quanto concerne la natura del prodotto finanziario bisogna analizzare due dati. In primo luogo il prodotto finanziario è necessariamente una forma di investimento, in secondo luogo è una forma di investimento di natura finanziaria. Andando per esclusione, dunque, si deve negare di essere in presenza di un prodotto finanziario se non c'è un impiego di risorse diretto all'ottenimento di un corrispettivo.

Come gli strumenti finanziari, dunque, anche i prodotti finanziari si risolvono in un contratto caratterizzato dallo scambio di un bene presente (di solito denaro) con un bene futuro (ancora denaro).

Titoli di massa e contratti derivati modifica

Il Testo unico della Finanza[2] (TUF) fornisce un elenco dettagliato degli strumenti finanziari (sottoinsieme dei prodotti finanziari), che tuttavia possiamo suddividere in due grandi gruppi:

I titoli di massa si chiamano così perché rivolti un'adozione da parte di un grande pubblico.

Titoli di massa modifica

Vengono definiti titoli di massa:

Contratti derivati modifica

Il derivato è un contratto che dal punto di vista formale ha per oggetto uno scambio di denaro contro beni materiali (grano, petrolio, metalli, ecc.), oppure di denaro contro denaro quali sono i beni trattati in finanza (azioni, obbligazioni). Gli strumenti derivati più diffusi sono i forwards, i futures, le option e gli SWAP, ognuno con i suoi sottotipi.

Nel primo caso, molto spesso chi vende il derivato non ha la reale disponibilità del bene materiale dichiarato, né la controparte che compra è interessato a diventarne proprietario. Nessuna delle parti ha cura di verificare e misurare mediante un semplice inventario in loco, che quanto dichiarato sulla carta (es. una fede di deposito), o altrimenti certificato con l'informatica, sia uguale alla giacenza esistente.

Quando questo avviene, il prezzo di mercato non è determinato dal produttore e dal consumatore, vale a dire dall'incrocio della domanda e offerta del bene materiale reale, ma dalla domanda e offerta di un contratto "cartaceo" per quel dato bene, il derivato. Questo prezzo di mercato non è più, come prevede la teoria economica, un prezzo di equilibrio, né tantomeno un prezzo di equilibrio stabile.

Il derivato ha un prezzo puntualmente calcolato, ma soggetto a continua e del tutto imprevedibile volatilità, assimilata ad un moto browniano casuale, sia come frequenza nel tempo che come valore di ogni singola variazione.

Stesso andamento qualitativo nel tempo si può ragionevolmente ipotizzare quando la quantità risultante nei derivati è 10-100 volte la reale quantità fisicamente disponibile del bene, e di conseguenza il prezzo del derivato condiziona il prezzo del sottostante in modo deterministico.

I contratti derivati sono:

  • contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici;
  • contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, valute, merci e indici azionari (contratti swap);
  • contratti a termine collegati a strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici anche quando l’esecuzione avvenga mediante pagamento di differenziali in contanti;
  • contratti di opzione di acquisto o vendita che abbiano a oggetto strumenti finanziari, valute, tassi di interesse, merci e relativi indici;
  • cfd - contratti per differenza;
  • combinazioni dei contratti o dei titoli in precedenza menzionati.

Catalogazione per rischio modifica

I prodotti finanziari riguardo alla loro rischiosità si possono dividere in due gruppi:

Tra i prodotti precedentemente elencati non sono, invece, strumenti finanziari (ma comunque prodotti finanziari) i mezzi di pagamento: i conti correnti, gli assegni bancari, i contanti e le carte di credito.

Note modifica

  1. ^ art. 1 lett. u
  2. ^ art. 1, comma 2

Voci correlate modifica

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