Proporzionale etnica

La proporzionale etnica (in tedesco Ethnischer Proporz) è lo speciale regime giuridico che in Alto Adige disciplina l'ammissione ai pubblici impieghi e al godimento di determinati diritti, in particolare l'assegnazione di alloggi popolari, in modo da garantire un'allocazione proporzionale ai tre gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino. Lo strumento è stato introdotto per contrastare gli effetti di discriminazione delle minoranze linguistiche non-italiane presenti nella provincia di Bolzano (sud-tirolesi di lingua tedesca e ladina), perpetrate durante il fascismo, ma aventi effetto anche nel secondo dopoguerra a causa del mancato riequilibrio delle risorse pubbliche fino negli anni Sessanta del Novecento[1], e per bloccare la pesante snazionalizzazione del gruppo linguistico tedesco causata dall'elevata recente immigrazione del gruppo linguistico italiano nella Provincia di Bolzano.[2][3] Oggi lo strumento incontra notevoli critiche perché ritenuto in parziale contrasto con la legislazione europea nonché per la presenza di nuove minoranze linguistiche grazie alla migrazione.[senza fonte]

La dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico è libera, non sottostà ad alcuna forma di esame oggettivo e può essere modificata successivamente cambiando gruppo di appartenenza. Tutela anche gli italiani residenti nella provincia di Bolzano perché non subiscono la concorrenza degli italiani provenienti da altre province italiane e che non conoscono il tedesco[4].

La dichiarazione di appartenenza viene effettuata durante il censimento.

L'introduzione della proporzionale etnica modifica

L'articolo 89 dello statuto del Trentino-Alto Adige del 1972 dispone per la provincia di Bolzano che i posti pubblici siano riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione. A questa disposizione si è data attuazione con il DPR 752/1976.

Funzionamento modifica

In occasione del censimento ufficiale della popolazione ogni cittadino italiano di età superiore ad anni quattordici residente nella provincia di Bolzano e non interdetto per infermità di mente "può":

  • dichiarare di appartenere al gruppo linguistico italiano, tedesco o ladino; oppure
  • dichiarare di non appartenere ad alcuno dei predetti gruppi linguistici, ossia di essere ”altro”, e di aggregarsi ad uno di essi. Oppure
  • non fare alcuna dichiarazione di appartenenza. In questo caso rinuncia ai vantaggi che la dichiarazione concede ai dichiaranti. Ossia non può partecipare ai bandi per l'edilizia pubblica o alla ripartizione dei posti di lavoro riservati ai dichiaranti l'appartenenza; può partecipare solamente a concorsi aperti a tutti i cittadini.[5] Questa "non" scelta è ammessa dalla legge sul censimento e non invalidata il censimento stesso. Risulta essere la scelta ideologica di chi è contrario alla proporzionale etnica.

La dichiarazione di aggregazione produce gli stessi effetti giuridici della dichiarazione di appartenenza. La dichiarazione di aggregazione al gruppo linguistico è stata prevista per quelle persone che ritengono di non appartenere ad alcuno dei tre gruppi linguistici.

Per i cittadini in età fino a quattordici anni, la dichiarazione è resa dai genitori. I genitori non sono tenuti a rendere la dichiarazione per i figli se, appartenendo a gruppi linguistici differenti, non concordano tra loro.

In base alla legge provinciale del 18 ottobre 1988, n. 40, i dati del censimento vengono utilizzati per stabilire le quote a favore dei gruppi linguistici.

Il TAR di Bolzano ha esteso ai cittadini dell'Unione europea quanto già previsto per i cittadini italiani non residenti in provincia, cioè di rendere la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio.

Anche le associazioni sportive, culturali, ecc. devono presentare dichiarazione di appartenenza etnica per poter accedere a fondi e sussidi.

La dichiarazione può essere modificata in ogni momento. Tuttavia la modifica non produce effetti immediati e acquista efficacia dopo due anni.

La conservazione e la gestione delle dichiarazioni di appartenenza linguistica spetta al Tribunale di Bolzano.

Finalità modifica

La proporzionale etnica rileva ai fini

  • delle assunzioni nel pubblico impiego;
  • della composizione degli organi e degli enti pubblici locali;
  • della distribuzione di mezzi del bilancio provinciale destinati a scopi assistenziali (es.: edilizia agevolata), scopi sociali e culturali.

Ambito di applicazione modifica

La proporzionale etnica si applica alle amministrazioni statali che hanno sede nella provincia di Bolzano, anche all'amministrazione della giustizia.

Non si applica per le carriere direttive dell'amministrazione civile dell'interno (Questura e Commissariato del governo), per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.

La proporzionale è stata estesa agli enti privatizzati, in particolare poste e ferrovie.

La proporzionale morbida modifica

Con la norma di attuazione 354/1997 è stata prevista l'applicazione morbida della proporzionale. Presso le poste e le ferrovie le assunzioni avvengono tenendo conto dei contingenti spettanti a ciascun gruppo linguistico. Se in fase di selezione degli aspiranti ad un posto si presentano meno appartenenti ad un gruppo etnico dei posti banditi per questo gruppo, gli appartenenti all'altro gruppo etnico, giudicati idonei secondo la graduatoria, possono essere assunti nell'ambito dei posti riservati in totale al loro gruppo etnico. In caso di improrogabili esigenze di servizio la soglia del contingente potrà essere superata, con un'adeguata motivazione, di non più di cinque decimi dei posti non occupati.

L'applicazione "morbida" della proporzionale è ammessa anche per i posti statali. Nel caso in cui ad un concorso i posti riservati ad un gruppo etnico non vengano coperti, per mancanza di candidati di questo gruppo, sarà possibile far ricoprire i posti da personale dell'altro gruppo, qualora questi abbiano partecipato al concorso e siano stati dichiarati idonei. In questo caso non dovrà comunque essere superato il numero massimo di posti messi a disposizione di ciascun gruppo.

La proporzionale combinata modifica

Gli alloggi popolari vengono assegnati dal 1988 con la cosiddetta proporzionale combinata (meccanismo previsto dall'art. 15 comma 2º dello Statuto) che implica, oltre al criterio della consistenza numerica dei tre gruppi etnici, anche quello del fabbisogno abitativo dei singoli gruppi quale risulta dalle domande di assegnazione presentate distintamente per gruppi linguistici.

L'istituto della proporzionale combinata, in relazione alla sua applicazione anche al sussidio casa (contributo provinciale per il canone di locazione abitativo) secondo i medesimi principi previsti dalla l.p. n. 13/1998 per l'assegnazione degli alloggi popolari, è stato oggetto di rinvio pregiudiziale[6] alla Corte di Giustizia dell'Unione che dovrà vagliarne la compatibilità con i principi del diritto comunitario[7].

I dati del censimento 2001 modifica

Valori assoluti modifica

Gruppo linguistico Dichiarazioni di appartenenza Dichiarazioni di aggregazione Totale dichiarazioni valide
Italiano 110.206 3.288 113.494
Tedesco 290.774 5.687 296.461
Ladino 18.124 612 18.736

Composizione percentuale per gruppo linguistico modifica

Gruppo linguistico Dichiarazioni di appartenenza Dichiarazioni di aggregazione Totale dichiarazioni valide
Italiano 26,30% 34,30% 26,47%
Tedesco 69,38% 59,32% 69,15%
Ladino 4,32% 6,38% 4,37%

Quote spettanti ai gruppi linguistici modifica

Su 5.000 posti pubblici ne spettano

  • 1.324 al gruppo italiano
  • 3.457 al gruppo tedesco
  • 219 al gruppo ladino

Bolzano e Martello modifica

L'applicazione della proporzionale etnica avviene su base provinciale e pertanto non vi sono differenze per gli impieghi pubblici presso l'amministrazione provinciale o presso qualsiasi amministrazione comunale. Di conseguenza, nei comuni con popolazione in maggioranza di lingua italiana questa risulta sfavorita e viceversa favorita in quelli a maggioranza tedesca. Quindi, non vi sono differenze nelle assunzioni pubbliche nei due comuni dove la percentuale di popolazione di lingua italiana è rispettivamente massima e minima:

  • nel comune di Bolzano, ove secondo il censimento del 2011 la popolazione è per il 73,8% di lingua italiana, per il 25,52% di lingua tedesca e per lo 0,68% di lingua ladina;
  • nel comune di Martello ove secondo il censimento del 2011 la popolazione è per il 100% di lingua tedesca.

Tuttavia, l'applicazione dal 1997 dei criteri di proporzionale morbida ha ridotto queste disparità.

Note modifica

  1. ^ Anthony Alcock, The South Tyrol Autonomy, County Londonderry/Bozen-Bolzano, May 2001 Archiviato il 9 giugno 2011 in Internet Archive.
  2. ^ Dal sito ufficiale della Provincia di Bolzano - Una autonomia per tre gruppi: "(…) Dal punto di vista storico-culturale il gruppo più “giovane” dell’Alto Adige è quello italiano, che visse il momento di maggiore incremento all’epoca del fascismo, negli anni ‘20 e ‘30 del Novecento, quando il regime di Mussolini cercò di potenziare il “carattere italiano” dell’Alto Adige attraverso una massiccia immigrazione da altre regioni. La politica di nazionalizzazione è testimoniata dai numeri: nel censimento del 1910 il Sudtirolo contava 7.339 italiani, nel 1961 erano diventati 128.271. La percentuale del gruppo linguistico italiano nella popolazione complessiva era salita in mezzo secolo dal 2,9% al 34,3%.(...)" http://www.provincia.bz.it/politica-diritto-relazioni-estere/autonomia/autonomia-tre-gruppi.asp
  3. ^ Alfons Gruber, Storia del Sudtirolo, Athesia editore, 2001, pag. 46-47: (…) All'inizio degli anni trenta la politica fascista adotta quindi un nuovo corso; l'influsso di Tolomei è determinante per l'avvio della nuova tattica, al centro della quale si mette Bolzano. Allora la città contava in cifra tonda 40.000 abitanti, in maggioranza tedeschi. Tolomei si prefisse: Bolzano deve diventare una città di centomila abitanti, naturalmente italiani. Ma come fare per aumentare in breve tempo la popolazione fino a centomila abitanti? - gli chiedono gli amici. Ed il senatore fascista rispose: "Per mezzo di massiccia immigrazione di italiani dalle altre regioni!".
  4. ^ Alfons Gruber, Storia del Sudtirolo, Athesia editore, 2001, pag. 136: "(…) la proporzionale etnica tutela anche gli italiani residenti nella provincia; infatti i concorrenti agli uffici statali e provinciali provenienti da altre province vengono praticamente esclusi, perché non sanno il tedesco. Mentre in altre province si presentano talvolta ai concorsi per pochi posti, decine di migliaia di candidati, nel Sudtirolo ai concorsi provinciali sono ammessi soltanto coloro che padroneggiano le due lingue ufficiali (…)"
  5. ^ Provincia di Bolzano – Concorso pubblico – assunzione personale – bando del 7.2.2019: “(…) I posti messi a concorso non sono riservati ad alcun gruppo linguistico (…)” - http://www.provincia.bz.it/amministrazione/personale/downloads/4.1_2_Brandmeister_id.pdf
  6. ^ Ordinanza d.d. 24.11.2010 ric. Kamberay, Giudice del lavoro Puccetti Trib. Bolzano [1] Archiviato il 13 dicembre 2014 in Internet Archive..
  7. ^ Saranno da considerarsi i seguenti sette profili:
    1) Se il principio di primazia (principe de primauté) del diritto dell'Unione impone al Giudice nazionale di dare piena ed immediata attuazione alle norme dell'Unione provviste di efficacia diretta, disapplicando norme interne in conflitto con il diritto dell'Unione anche se adottate in attuazione di principi fondamentali dell'assetto costituzionale dello Stato membro.
    2) Se in caso di conflitto fra norma interna e CEDU il richiamo operato dall'art. 6 TUE alla CEDU, impone al Giudice nazionale di dare diretta applicazione all'art. 14 ed all'art. 1 del Protocollo aggiuntivo n. 12, disapplicando la fonte interna incompatibile, senza dovere previamente sollevare questione di costituzionalità innanzi alla Corte Costituzionale nazionale.
    3) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE, gli art. 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, osta ad una normativa nazionale (rectius: provinciale) quale quella contenuta nel combinato disposto degli art. 15 comma 2º del d.p.r. n. 670/1972, degli artt. 1 e 5 della l.p. n. 13 del 1998 nonché nella Deliberazione della Giunta provinciale n. 1865 del 20.07.2009, nella parte in cui per i benefici considerati ed in particolare per il cosiddetto “sussidio casa” attribuisce rilevanza alla nazionalità riservando ai lavoratori residenti soggiornanti di lungo periodo non appartenenti all'Unione ovvero agli apolidi un trattamento peggiorativo rispetto ai cittadini residenti comunitari (italiani e non).
    Nel caso in cui le precedenti questioni vengano risolte affermativamente:
    4) Se in caso di violazione di principi generali dell'Unione quali il divieto di discriminazione e l'esigenza di certezza del diritto, in presenza di una normativa nazionale attuativa che permette al giudice di “ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze e gli effetti della discriminazione” nonché impone di “ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora sussistente, nonché la rimozione degli effetti” e consente di ordinare “al fine di impedirne la ripetizione, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate”, l'art. 15 della direttiva 2000/43/CE, nella parte in cui prevede che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, deve essere interpretato nel senso di ricomprendere, fra le discriminazioni accertate e gli effetti da rimuovere, anche al fine di evitare ingiustificate discriminazioni alla rovescia, tutte le violazioni incidenti sui destinatari della discriminazione, anche se non siano parti della controversia.
    Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:
    5) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE, gli art. 21 e 34 della Carta e le direttive 2000/43/CE e 2003/109/CE, osta ad una normativa nazionale (rectius: provinciale) che richiede ai soli cittadini extracomunitari e non anche ai cittadini comunitari (italiani e non), parificati solo in ordine all'obbligo di residenza nel territorio della provincia superiore a 5 anni, il possesso dell'ulteriore requisito di 3 anni di attività lavorativa per accedere al beneficio del sussidio casa.
    6) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli art. 2 e 6 TUE e gli art. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli art. 1, 21, 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (rectius: provinciale) che prevede per i cittadini comunitari (italiani e non) l'obbligo di rendere dichiarazione ovvero aggregazione etnica ad uno dei tre gruppi linguistici presenti in Alto Adige/Südtirol per accedere al beneficio del sussidio casa.
    7) Se il diritto dell'Unione e, in particolare, gli artt. 2 e 6 TUE e gli art. 18, 45, 49 TFUE in combinato disposto con gli art. 21 e 34 della Carta, osta ad una normativa nazionale (rectius: provinciale) che impone ai cittadini comunitari (italiani e non) l'obbligo di residenza ovvero di lavoro nel territorio provinciale da almeno 5 anni per accedere al beneficio del sussidio casa.

Bibliografia modifica

  • (DE) Oskar Peterlini, Der ethnische Proporz in Südtirol, Bolzano, Athesia, 1980. ISBN 88-7014-185-3
  • Francesco Palermo, Jens Woelk, Diritto costituzionale comparato dei gruppi e delle minoranze, Padova, Cedam, 2008. ISBN 978-88-13-28194-6
  • (DE) Stefan Oberrauch, Ethnischer Proporz und Arbeitsvermittlungsvorrang - Südtiroler Minderheitenschutz und Arbeitnehmerfreizügigkeit in der EU (Schriftenreihe Italienisches Öffentliches Recht an der Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, 3), Innsbruck, Studia, 2006. ISBN 978-3-901502-82-8
  • Alfons Gruber, Storia del Sudtirolo - Eventi cruciali del XX secolo, Bolzano, Athesia, 2001. ISBN 88-8266-119-9

Voci correlate modifica

Collegamenti esterni modifica