Redditi di lavoro autonomo

I redditi di lavoro autonomo, disciplinati dal Capo V, Artt. 53 e 54, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, sono quelli derivanti dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività lavorative diverse da quelle di impresa o di lavoro dipendente. Elementi caratterizzanti quindi sono l'autonomia, intesa come organizzazione della propria attività, e la residualità.

Il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, individua le seguenti tipologie di redditi di lavoro autonomo:

  • attività artistiche e professionali (Art. 54, c. 1);
  • i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali (Art. 54, c. 2, lettera b);
  • le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (Art. 54, c. 2, lettera c);
  • le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (Art. 54, c. 2, lettera d);
  • le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia (Art. 54, c. 2, lettera e);
  • i redditi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (Art. 54, c. 2, lettera f);
  • i redditi derivanti dall'esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale (Art. 67, c. 1, lettera l).

I redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa possono rientrare nell'ambito dei redditi professionali quando le collaborazioni sono svolte nell'ambito dell'esercizio tipico di una professione, e quando le collaborazioni pur non essendo tipiche vengono svolte abitualmente ed in forma professionale.

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