Reverendo
Reverendo è un trattamento di cortesia riservato agli ecclesiastici.
Chiesa cattolicaModifica
Nella Chiesa cattolica il trattamento di Reverendo presenta tre diversi gradi: Reverendissimo, Molto Reverendo e Reverendo; ognuno di essi regolato da precise norme di impiego.
ReverendissimoModifica
Il trattamento di Reverendissimo (spesso abbreviato Rev.mo) è riservato:
- ai cardinali, che godono del trattamento di Eminenza Reverendissima, tuttavia l'istruzione Ut sive sollicite della Segreteria di Stato della Santa Sede del 31 marzo 1969, rese opzionale l'aggettivo "Reverendissima".[1]
- ai patriarchi, cui è riservata il trattamento di Beatitudine Reverendissima.[2]
- agli arcivescovi e ai vescovi, cui si riserva il trattamento di Eccellenza Reverendissima, tuttavia l'istruzione Ut sive sollicite della Segreteria di Stato della Santa Sede del 31 marzo 1969, rese opzionale l'aggettivo "Reverendissima" e confermò il titolo di "Eccellenza" per i vescovi, per il decano del Tribunale della Rota Romana, per il segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e per il vicecamerlengo.[1]
- ai seguenti prelati, che godono del titolo di Monsignore reverendissimo:[1]
- i superiori dei dicasteri della Curia romana;
- gli uditori della Sacra Romana Rota;
- il promotore generale di giustizia e il difensore del vincolo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica;
- i protonotari apostolici de numero;
- i chierici della Camera Apostolica;
- i prelati dell'Anticamera Pontificia.
- i superiori generali degli ordini religiosi, eccettuati i carmelitani, e agli abati, cui spetta il trattamento di Reverendissimo Padre.
- ai vicari generali.
Molto ReverendoModifica
Il trattamento di Molto Reverendo (abbreviato in M.R.) è riservato:
- ai superiori generali dei carmelitani;
- ai canonici, ai vicari foranei, agli arcipreti ed ai prevosti;
- ai priori, ai rettori, ai padri guardiani o ai superiori;
- ai parroci
ReverendoModifica
Il trattamento di Reverendo (abbreviato in Rev.) è riservato:
- ai protonotari apostolici supra numerum, che godono del trattamento di Reverendo Monsignore;[1]
- ai sacerdoti non qualificati;
- ai diaconi, in quanto appartenenti al clero.
NoteModifica
- ^ a b c d (LA) Istrizione Ut sive sollicite, AAS 61 (1969), p. 334
- ^ Secondo la lettera del decreto del Sanctissimus del 31 dicembre 1930, anche ai patriarchi era riservata il titolo di "Eccellenza Reverendissima", ma in pratica la Santa Sede continuò a rivolgersi a loro con il titolo di "Beatitudine", che fu formalmente sanzionato con il motu proprio Cleri sanctitati del 2 giugno 1957. Vedi: (LA) Motu proprio Cleri sanctitati can. 283, § 1, n. 10, AAS 49 (1957), p. 443
BibliografiaModifica
- Francesco Parisi, Istruzioni per la gioventù impiegata nella segreteria, t. III, Roma 1785, pp. 51-55
- Gaetano Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, vol. LVII, Venezia 1852, p. 161-163
- Giovanni Veneroni, The complete Italian master, London 1823, pp. 428-429
- Paul Winninger, La vanità nella Chiesa - Cittadella editrice 1969
Voci correlateModifica
Altri progettiModifica
Collegamenti esterniModifica
- (EN) Reverendo, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.