Rinunzia all'eredità

La rinunzia all'eredità o rinuncia all'eredità è un atto negoziale unilaterale non recettizio mediante il quale il chiamato all'eredità, davanti al notaio o al cancelliere del tribunale (dunque un pubblico ufficiale), rinuncia a subentrare nel patrimonio del de cuius. La rinuncia all'eredità deve sempre riguardare l'intera quota di eredità e non parte di essa.

Tale rinunzia deve essere esercitata entro i termini prescrizionali previsti per l'accettazione dell'eredità (10 anni) e decorre dall'apertura della successione. La rinuncia non può essere tacita. La rinuncia può avere diversi motivi:

  • Quello di volere ritrasferire a persone sue interessate (figli, fratelli, discendenti, ecc.) del patrimonio oggetto dell'eredità:
  • Quello di temere di essere pregiudicato patrimonialmente dall'accettazione dei beni del defunto in quanto le passività superano le attività.

In quest'ultimo caso, si può verificare che i creditori del defunto possano essere danneggiati dalla mancata accettazione e quindi soddisfarsi sulle attività del chiamato l'eredità. I creditori possono ottenere una sentenza giudiziale con la quale vengono protetti gli interessi dei creditori facendosi autorizzare ad accettare in nome e luogo del rinunziante.

Bibliografia modifica

  • Bonilini, Giovanni, Barba, Vincenzo, Coppola, Cristina, La rinunzia all'eredità e al legato, Torino, UTET giuridica, 2012.
  • G. Sicchiero, La rinuncia del chiamato in possesso dei beni ereditari, in Rivista di diritto civile, n. 2/2018, CEDAM, 2018. https://core.ac.uk/reader/223180375

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