Colonia (diritto internazionale): differenze tra le versioni
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Bot: rimuovo righe in eccesso (vedi richiesta) |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 1:
{{S|diritto internazionale}}{{W|diritto internazionale|ottobre 2018}}
Per '''colonia''', in [[diritto internazionale]], si intende un territorio la cui [[sovranità]] non appartiene alla popolazione [[Popoli indigeni|autoctona]] ma ad uno [[stato]] straniero che lo occupa militarmente, ne utilizza le [[Risorsa naturale|risorse naturali]] e lo [[Amministrazione|amministra]] con un [[ordinamento giuridico]] particolare in base al quale i diritti delle popolazioni autoctone non sono equiparati a quelli dei cittadini dello Stato occupante. In genere si tratta di territori in origine economicamente meno sviluppati di quelli dello Stato dominante.
==Voci correlate==
|