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Il '''provvedimento''', in [[diritto]], nel significato più generale del termine, è l'[[atto giuridico]] adottato nell'esercizio di un pubblico [[potere (diritto)|potere]], di regola tramite un [[procedimento]], di cui è l'atto terminale. Così intesi i provvedimenti possono essere emanati nell'esercizio di tutte le [[funzione pubblica|funzioni pubbliche]] - [[legislazione]] (o, più in generale, [[normazione]]), [[amministrazione pubblica|amministrazione]] e [[giurisdizione]] - e, conseguentemente, si distinguono ''provvedimenti legislativi'' (o, più in generale, ''normativi''), ''[[provvedimento amministrativo|amministrativi]]'' e ''[[provvedimento giurisdizionale|giurisdizionali]]''.
 
== Descrizione ==
== Provvedimento e atto normativo ==
Tutti i provvedimenti - normativi, amministrativi e giurisdizionali - sono dotati di una particolare forza giuridica<ref>G. Morri - F. Pontrandolfi - S., Tenca. L'atto ed il Provvedimento Amministrativo, in ''Compendio di Diritto Amministrativo''. Parte IV. ''L'attività della pubblica amministrazione''. </ref>, detta ''[[imperatività]]'' o ''autoritarietà'' o ''autoritatività'', che discende dall'essere emanati nell'esercizio di un potere autoritativo e che consiste nell'imposizione unilaterale di [[effetto giuridico|effetti giuridici]] e, dunque, nella costituzione, estinzione o modificazione di [[situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]], a prescindere dal consenso dei soggetti titolari.
 
Nello [[stato di diritto]], dove vige il ''[[principio di legalità]]'', gli organi che adottano i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali possono esercitare con gli stessi le sole [[potestà]] conferite da norme generali ed astratte, poste con atti normativi, e le devono esercitare in conformità a tali norme<ref>Vandelli, Luciano Di Girolamo, Annarita Silvia, ''Atto politico e motivazione politica''. [Alma Mater Studiorum - Università di Bologna]. 2011</ref>; in caso contrario il provvedimento è [[validità (diritto)|invalido]] e precisamente affetto da ''[[illegittimità]]''. Dal principio di legalità discende la ''[[tipicità]]'' dei provvedimenti, nel senso che sono tali solo quelli previsti dall'[[ordinamento giuridico]].
 
=== Provvedimento e atto normativo ===
Il termine provvedimento viene frequentemente utilizzato<ref>CAVALLARO M. C., Gli elementi essenziali del provvedimento amministrativo. Il problema della nullità. [N.p.]: G. Giappichelli Editore; 2015.</ref> con un significato più ristretto, riferito ai soli atti giuridici adottati nell'esercizio di un pubblico potere che dispongono per uno o più casi concreti e nei confronti di uno o più [[soggetto giuridico|soggetti]] determinati (i ''destinatari'' del provvedimento).
{{Approfondimento
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I provvedimenti così intesi si contrappongono agli ''[[atto normativo|atti normativi]]'', i quali possono invece creare [[norma (diritto)|norme giuridiche]] [[Generalità (carattere della norma)|generali]] (in quanto rivolte ad una pluralità indeterminata di soggetti) ed [[Astrattezza|astratte]] (in quanto applicabili ad una pluralità indeterminata di casi) e sono, quindi, [[fonte del diritto|fonti del diritto]]. In questo significato più ristretto rientrano i provvedimenti giurisdizionali e quelli amministrativi, ne sono invece esclusi i provvedimenti legislativi (quali le [[legge|leggi]]) e i provvedimenti normativi emanati dal [[potere esecutivo]] (quali i [[regolamento|regolamenti]]) o dal [[potere giudiziario]] (presenti in taluni ordinamenti).
 
== Caratteristiche ==
Tutti i provvedimenti - normativi, amministrativi e giurisdizionali - sono dotati di una particolare forza giuridica<ref>G. Morri - F. Pontrandolfi - S., Tenca. L'atto ed il Provvedimento Amministrativo, in ''Compendio di Diritto Amministrativo''. Parte IV. ''L'attività della pubblica amministrazione''. </ref>, detta ''[[imperatività]]'' o ''autoritarietà'' o ''autoritatività'', che discende dall'essere emanati nell'esercizio di un potere autoritativo e che consiste nell'imposizione unilaterale di [[effetto giuridico|effetti giuridici]] e, dunque, nella costituzione, estinzione o modificazione di [[situazione giuridica soggettiva|situazioni giuridiche soggettive]], a prescindere dal consenso dei soggetti titolari.
 
Nello [[stato di diritto]], dove vige il ''[[principio di legalità]]'', gli organi che adottano i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali possono esercitare con gli stessi le sole [[potestà]] conferite da norme generali ed astratte, poste con atti normativi, e le devono esercitare in conformità a tali norme<ref>Vandelli, Luciano Di Girolamo, Annarita Silvia, ''Atto politico e motivazione politica''. [Alma Mater Studiorum - Università di Bologna]. 2011</ref>; in caso contrario il provvedimento è [[validità (diritto)|invalido]] e precisamente affetto da ''[[illegittimità]]''. Dal principio di legalità discende la ''[[tipicità]]'' dei provvedimenti, nel senso che sono tali solo quelli previsti dall'[[ordinamento giuridico]].
 
== Note ==
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==Voci correlate==
* [[Atto amministrativo]]
* [[Atto normativo]]
* [[Atto amministrativo generale]]
* [[Decreto]]
* [[Ordinanza]]
* [[Provvedimento amministrativo]]
* [[Provvedimento giurisdizionale]]
* [[Procedimento]]
* [[Pubblica amministrazione]]
* [[Sentenza]]
 
== Altri progetti ==