Consenso informato: differenze tra le versioni

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L'omesso consenso informato non è reato nel codice penale, ed è perseguibile solo in sede civile: l'eseguire una terapia, trattamento o un intervento chirurgico senza averne informato preventivamente il paziente, dà luogo ad un risarcimento danni che pagheranno il sanitario e la struttura sanitaria, per vizio del consenso e inadempimento contrattuale, a prescindere dalla loro corretta o magistrale esecuzione, e dal buon esito (Cassazione n. 3604/82, 12195/98, 9617/99). <br />
Il risarcimento sarà maggiorato del [[danno biologico]], se poi si verifica un peggioramento temporaneo o permanente delle condizioni di salute dopo l'atto medico, e il querelante- che ha l'[[onere della prova]]- dimostra il nesso di causalità fra i due eventi, perché ad esempio il peggioramento riguarda alcune conseguenze prevedibili che sono descritte nello stesso consenso informato.
 
== Storia ==
 
La dottrina del consenso informato costituisce il frutto di una lenta e costante evoluzione nell'ambito del rapporto tra personale sanitario e paziente e trova le sue radici nell'ambito della tradizione [[illuminismo|illuminista]]. La sua prima manifestazione risiede nelle tesi di [[Thomas Percival]], che sostenne il diritto del paziente all'informazione quantunque questo diritto si scontrasse con l’''inganno caritatevole'' per la salvaguardia della salute del malato.
 
== Consenso scritto e verbale ==