Luogotenente (Italia): differenze tra le versioni

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La qualifica di luogotenente viene attribuita a coloro che hanno raggiunto il grado più elevato del [[ruolo marescialli]]/[[ispettori]], che è quello di [[primo maresciallo]] nell'[[Esercito Italiano|Esercito]] nella [[Marina Militare|Marina]] e nell'[[Aeronautica Militare (Italia)|Aeronautica]], di [[maresciallo maggiore]] nell'[[Arma dei Carabinieri]] e di [[maresciallo aiutante]] nella [[Guardia di Finanza]].
 
Luogotenente è la seconda qualifica, più alta dopo che con il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, nel [[2017]] è stata introdotta anche la qualifica di [[Primo luogotenente]]; nei [[Carabinieri]] e nella [[Guardia di Finanza]] la denominazione di Primo luogotenente è Luogotenente Carica Speciale.<ref>[https://www.forzearmate.eu/wp-content/uploads/2018/02/94_36-2-Lettera-nuovi-gradi-al-COCER.pdf Nuovi gradi per le qualifiche e le cariche speciali]</ref>
 
Luogotenente, Primo luogotenente e Luogotenente Carica Speciale non sono gradi a se stanti, ma qualifiche che assegnano un rango preminente tra coloro che hanno raggiunto il grado più elevato del [[ruolo marescialli]]/[[ispettori]].
 
Alla qualifica di Luogotenente ha accesso chi abbia una un'anzianità di almeno 8 anni<ref name="normattiva1">{{collegamento interrotto|1=[http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=213&datagu=2010-05-08&redaz=010G0089&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20101010 Art. 1323, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare] |date=ottobre 2017 |bot=InternetArchiveBot }} in vigore dal 9 ottobre 2010</ref> nel grado di [[primo maresciallo]] per il personale militare dell'[[Esercito italiano]], della [[Marina Militare]] e dell'[[Aeronautica Militare (Italia)|Aeronautica Militare]], una un'anzianità di servizio di almeno 8 anni<ref name="normattiva2">{{collegamento interrotto|1=[http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=213&datagu=2010-05-08&redaz=010G0089&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20101010 Art. 1324, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare] |date=ottobre 2017 |bot=InternetArchiveBot }} in vigore dal 9 ottobre 2010.</ref> nel grado di [[maresciallo maggiore]]/[[maresciallo aiutante|maresciallo aiutante SUPS]] nell'[[Arma dei carabinieri]] e un'anzianitaanzianità di servizio di almeno 8 anni nel grado di [[Maresciallo aiutante]] nella [[Guardia di Finanza]].
 
Il distintivo di qualifica di [[luogotenente]] è uguale a quello precedente di [[primo maresciallo luogotenente]] dell'[[Esercito Italiano|Esercito]] della [[Marina Militare|Marina]] e dell'[[Aeronautica Militare (Italia)|Aeronautica]]; nei [[Carabinieri]] è uguale a quello precedente di [[maresciallo aiutante luogotenente]], mentre nella [[Guardia di Finanza]] distintivo e denominazione di qualifica sono rimasti immutati.