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* R.D.L. 31 dicembre 1922, n. 1679 (delega);
* R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 (scuola media di 1º e 2º grado);
* R.D. 16 luglio 1923, n. 1753 (amministrazione scolastica);
* R.D. 30 settembre 1923, n. 2102 (università);
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== Tre gradi del ciclo unico di scuole elementare ==
Come strutturata nel R.D. n. 2185/1923, la scuola elementare si distingueva in un ciclo unico con tre gradi: grado preparatorio (3 anni), inferiore (3 anni), superiore (2 anni).
 
Il ciclo unico elementare terminava all'età di 14 anni. Tuttavia, il nuovo obbligo scolastico restava non attuato in gran parte del territorio: ''nelle province nulla è innovato circa l'obbligo scolastico'' (art. 24), e in alcuni luoghi potevano non essere istituite le classi del ciclo superiore (art. 8). <br/>
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L'anno scolastico durava dieci mesi, con almeno 140 giorni di docenza effettiva e completa per maestro (art. 14 e 15). Dove l'istruzione era impartita a turni le ore erano dimezzate, e se le sezioni erano più di due con diverso programma erano ulteriormente ridotte a cinque ore per turno (art.24).<br/>
Calendario ed orario delle lezioni, periodi di vacanza erano decisi dai direttori dei circoli didattici, in base alle esigenze locali.
 
Le scuole erano separate in maschili e femminili: a queste ultime era aggiunto in tutte le classi ''il lavoro donnesco'', e nel ciclo superiore ''l'economia domestica accompagnata da opportune esperienze''.
 
Le classi dopo il quinto anno avevano il nome di ''classi integrative di avviamento professionale'' (dalla sesta alla ottava). <br/>
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Ad esse potevano aggiungersi degli ulteriori:
* ''corsi di lezione'' proposti dal Consiglio Scolastico per esigenze locali ed autorizzate dal Provveditore (art. 10); (sempre dalla sesta alla ottava classe)
* ''corsi di esercitazione'', professionali, ma programmati e finanziati (aprendo capitoli di spesa vincolati a bilancio) dai Comuni di concerto con altri enti, comprese le provincia. Se non erano istituiti all'interno di una scuola media professionale statale già esistente, ma creando ''scuole professionali popolari comunque denominate'' non c'era equiparazione automatica del titolo di studio (art. 2 con art. 10).
L'equiparazione poteva essere concessa dal Regio Provveditore, caso in cui la scuola perdeva l'autonomia e passava alla dipendenza didattica dello stesso.
 
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Il diritto di rinuncia quindi era inteso come la facoltà di scelta per una educazione famigliare all'unica religione di Stato. Non era previsto l'insegnamento di altre confessioni religiose, oppure di corsi sostitutivi dell'orario di religione.
 
; Minoranze linguistiche
L'insegnamento di tutte le materie poteva essere svolto esclusivamente in lingua italiana.<br/>
Per gli alunni alloglotti, era obbligatorio per il maestro l'insegnamento della ''seconda lingua'' in ore suprannumerarie, su richiesta della famiglia (artt. 4 e 17). Di norma, era lo stesso maestro unico di madrelingua italiana, mentre in casi eccezionali autorizzati poteva essere un ''maestro alloglotta abilitato a insegnare la lingua italiana''. La doppia abilitazione linguistica del maestro costituiva titolo preferenziale (art. 20).
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* facili esercizi di costruzione, di plastica e di altri lavori manuali: giardinaggio e allevamento di animali domestici;
* rudimenti delle nozioni di più generale possesso e correzione di pregiudizi e superstizioni popolari.
A conclusione di ognuno dei cicli è posto un esame: detto ''di promozione''
 
; Programmi del grado inferiore (art. 8)
L'accento era posto su canto, disegno interdisciplinare e ginnastica. Erano previsti l'aritmetica elementare e il sistema metrico, la traduzione del dialetto, il dettato, letture e scritture (anche Vangeli e storia sacra), rudimenti di geografia, inni nazionali e poesie apprese a memoria, storia del Risorgimento (se non era attivo il ciclo superiore).
 
Nei primi due anni era prevista una maggiore istruzione pratica: disegno applicato, educazione sanitaria ed elementi di scienze, letture per la vita domestica e sociale.<br/>
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; Programmi delle classi dalla sesta all'ottava
Oltre alle materie del quarto e del quinto anno, oggetto di ''ampie letture'', era prevista la frequenza di almeno tre materie biennali, formate da esercitazioni pratiche. I corsi erano scelti dagli studenti entro una rosa di materie programmate centralmente a livello nazionale, e finanziate dallo Stato per tramite dei Provveditorati (art. 2).
 
I corsi a scelta erano: disegno applicato ai lavori; plastica; elementi di disegno per le arti meccaniche; nozioni ed esercizi elementari di apparecchi elettrici di uso domestico; agraria ed esercitazioni agricole; esercizi fondamentali di apprendistato in un'arte manuale; nozioni ed esercizi marinareschi; taglio e cucito; cucina ed esercizi della buona massaia; ricamo; nozioni e pratica di contabilità.<br/>
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Poteva presentarsi all'esame di ammissione chi aveva compiuto almeno dieci anni di età (art. 72), scegliendo:
* il ''[[ginnasio (sistema scolastico italiano)|ginnasio]]'', quinquennale (tre anni di corso inferiore, e due anni di corso superiore, con esame intermedio di ammissione), che dava l'accesso al ''liceo'' (quello che sarebbe stato in seguito denominato ''[[liceo classico]]'' di 3 anni)
* il ''[[liceo scientifico]]'' (4 anni)
* il ''[[liceo femminile]]'' (3 anni)
* l'''[[istituto tecnico]]'', articolato in un ''corso inferiore'', quadriennale, seguito da ''corso superiore'', quadriennale;
* l'''[[istituto magistrale]]'', articolato in un ''corso inferiore'', quadriennale, e in un ''corso superiore'', triennale, destinato alla preparazione dei maestri di scuola elementare;
* la ''[[scuola di avviamento professionale|scuola complementare di avviamento professionale]]'', triennale, al termine della quale non era possibile iscriversi ad alcun'altra scuola (riordinata con legge n. 889 del 15 giugno 1931).
 
I contenuti principali del Regio Decreto n. 1054 del 6 Maggiomaggio 1923 erano in sintesi:
* disciplina dei vari tipi di istituzioni scolastiche, statali, private e parificate;
* creazione dell'istituto magistrale della durata di 4 anni, per la formazione dei futuri insegnanti elementari, sostituendo le scuole normali;
* all'istituto magistrale: assenza di un periodo di tirocinio scolastico con l'assistenza di docenti già abilitati al ruolo, unione delle cattedre di pedagogia e filosofia in un'unica docenza, mentre la psicologia non era più materia di insegnamento;
* voti di profitto e di condotta deliberati dal Collegio dei Professori a Gennaio e Giugno (art. 80)
* obbligo di una valutazione di 6/10 in ogni materia o ''in ogni gruppo di materie affini'' (e di un [[voto in condotta]] pari ad almeno 8/10) per l'ammissione e per il superamento degli esami di licenza/ idoneità/ maturità (art. 81 e 82)
* "debito formativo": ''chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame del luglio abbia conseguito meno di sei decimi in due materie o gruppi di materie o non abbia potuto nel luglio cominciare o compiere l'esame scritto o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove nella sessione autunnale'' (art. 83).
* una classe poteva essere frequentata al massimo per due volte (art. 84), che comporta un numero massimo di due bocciature
* esonero totale o parziale dalle tasse scolastiche per più bisognosi (art. 96)