Tribunale Amministrativo Regionale: differenze tra le versioni

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L'istituzione di organi di giustizia amministrativa di primo grado a circoscrizione regionale è prevista dalla [[costituzione]] (art. 125), ma è stata realizzata soltanto con la [[legge]] 6 dicembre [[1971]] n. 1034, dopo il venir meno della giurisdizione delle [[giunta provinciale amministrativa|giunte provinciali amministrative]] (organi previsti dalla [[legge 20 marzo 1865, n. 2248]] che avevano competenza, in alcune materie, nei confronti di atti di [[comuni d'Italia|comuni]], [[province d'Italia|province]], e altri enti a dimensione locale), dichiarata incostituzionale per difetto di una composizione idonea ad assicurare quell'indipendenza che la Costituzione considera esigenza imprescindibile per ogni tipo di giudice.
 
La legge del [[1971]], peraltro, non si è limitata a colmare il vuoto creatosi nell'ordinamento per effetto di tale dichiarazione di incostituzionalità, costituendo organi giurisdizionali a competenza limitata in relazione agli enti e alle materie, ma ha generalizzato il doppio grado nella [[giurisdizione]] amministrativa. Su ogni atto di qualunque [[pubblica amministrazione]] (ivi compresa quella statale), giudica ora in prima istanza il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) , mentre il [[Consiglio di Stato (Italia)|Consiglio di Stato]] (che fino alla istituzione dei tribunali regionali giudicava normalmente in unica istanza) è chiamato a pronunciarsi solo in [[appello (ordinamento amministrativo italiano)|appello]].
 
== Organizzazione ==