Dottrina Mitterrand: differenze tra le versioni

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== L'enunciazione della dottrina ==
{{C|Contraddizione (forse manca un "non": non concedere?)|politica|giugno 2017}}
 
La Dottrina Mitterrand era tesa a non concedere l'[[estradizione]] a persone imputate o condannate, in particolare italiani<ref>[https://www.corriere.it/romano/10-02-03/01.spm Sergio Romano, "LA DOTTRINA MITTERRAND E I TERRORISTI ITALIANI", Corriere della Sera, 3 febbraio 2010]</ref>, ricercati per «atti di natura violenta ma d'ispirazione politica», diretti contro qualunque Stato, purché non diretti contro lo Stato francese, qualora i loro autori avessero rinunciato a ogni forma di violenza politica, concedendo di fatto un [[diritto d'asilo]] a ricercati stranieri che in quel periodo si rifugiarono in Francia. Questa prassi era basata su dichiarazioni orali di Mitterrand, e - secondo vari giuristi - si poneva in contrasto con le obbligazioni internazionali della Francia derivanti dalla vigenza di svariati trattati.
 
Questa dottrina venne elaborata da un gruppo di lavoro (formato da alti ufficiali di polizia, avvocati, magistrati e da consiglieri dell'Eliseo e del governo francese) che nel 1984-85 esaminarono - tra gli altri - fascicoli processuali italiani relativi a latitanti italiani rifugiatisi in Francia<ref>{{cita web |autore= [[Wu Ming]]|url= http://www.carmillaonline.com/archives/2004/04/000700.html
|titolo= "Dottrina Mitterrand" e "Dottrina Spataro" |editore = [[Carmilla on line]]|data = 12 aprile 2004|accesso = 20-1-2009|urlmorto = sì|urlarchivio = https://web.archive.org/web/20090122012103/http://www.carmillaonline.com/archives/2004/04/000700.html|dataarchivio = 22 gennaio 2009
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}}</ref>, in particolare il [[Pietro Calogero|Processo 7 aprile]], ma non venne mai trasposta in alcun provvedimento avente una qualche efficacia o validità giuridica.
Nel caso di rifugiati italiani, tale prassi veniva giustificata con una presunta "non conformità" della [[Anni di piombo#Le leggi speciali|legislazione italiana]] agli standard europei, soprattutto per quanto concerneva le leggi speciali, l'uso della carcerazione preventiva e il rapporto con i collaboratori di giustizia.