Protezione civile: differenze tra le versioni
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=== Italia ===
{{Vedi anche|Dipartimento della Protezione Civile}}
La legge 24 febbraio
Il nuovo servizio, al quale possono concorrere anche privati (persone fisiche e giuridiche), si pone articolate a livello centrale, regionale e locale, nel rispetto del principio di sussidiarietà; ad esso concorrono come componenti le amministrazioni centrali dello stato, le [[regioni d'Italia|regioni]], le [[province italiane|province]], i [[comuni italiani|comuni]] e le [[comunità montane]]. Questo complesso sistema di competenze trova il suo punto di raccordo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento affidate al [[Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana|Presidente del Consiglio dei Ministri]], che si avvale del [[Dipartimento della Protezione Civile]]. Il servizio, al fine di garantire una maggiore capillarità strutturale opera quindi a livello locale, a partire dall'amministrazione comunale, l'istituzione più vicina al cittadino: il primo responsabile della protezione civile in ogni Comune è quindi il [[Sindaco (Italia)|Sindaco]]. Infatti, qualora l'evento non possa essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano i livelli superiori attraverso un'azione integrata e coordinata: la [[Provincia italiana|Provincia]], la [[Prefettura italiana|Prefettura]], la [[Regione (Italia)|Regione]], fino al coinvolgimento dello Stato in caso di emergenza nazionale<ref>{{Cita web|autore = Dipartimento della Protezione Civile|url = http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/sistema.wp|titolo = Servizio Nazionale della Protezione Civile|accesso = |editore = |data = }}</ref>.
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