Annullamento (diritto): differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
151 cp (discussione | contributi)
mNessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
Riga 1:
L''''Annullamento''' è laoa [[Provvedimento giurisdizionale|pronunzia giudiziale]] con la quale viene eliminata l'[[Efficacia (diritto)|efficacia]] di un [[negozio giuridico]] affetto da un vizio che lo rendeva [[Annullabilità|annullabile]].
 
La [[sentenza]] che pronuncia l'annullamento ha [[efficacia costitutiva]] e [[Retroattività|retroattiva]] e ha effetto non solo tra le parti del giudizio ma anche verso [[Terzo (diritto)|terzi]], fatta eccezione per i diritti acquistati a titolo oneroso da terzi in [[buona fede]].