Collaboratore di giustizia: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 10:
==In Italia ==
 
Il [[Codice penale italiano|codice Rocco]] conosceva solo istituti come quelli dell'articolo 56 commi terzo e quarto, per il colpevole che "volontariamente desiste dall'azione" o che "volontariamente impedisce l'evento" (cui si è aggiunto di recente, come novella, il ''ravvedimento operoso'' dell'articolo 452-''decies''); i magistrati impegnati nella lotta alla [[mafia]] furono però i primi a riconoscere l'importanza di comportamenti ulteriori, volti a scardinare il vincolo omertoso delle più pericolose associazioni a delinquere rivolgendosi ai loro componenti.
Negli [[anni novanta]] del XX secolo furono emanate le prime norme a tutela di questi soggetti, in particolar modo riguardo alla figura del [[collaboratore di giustizia]] e del [[testimone di giustizia]].
=== Cenni storici ===