Contratto collettivo nazionale di lavoro: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Riga 158:
Già prima di questa norma, i CCNL aziendali potevano sempre derogare quello nazionale, ma solo''in meius'', a maggiore vantaggio del lavoratore. Potevano ad esempio stabilire un superminimo collettivo nelle retribuzione minima dei lavoratori, rispetto ai minimi tabellari del CCNL nazionale, scatti di anzianità più generosi, o giorni di ferie o permesso aggiuntivi.
 
I contratti collettivi a tutti i livelli restano vincolati al rispetto della Costituzione, delle convenzioni internazionali e del diritto dell'[[Unione europea]]. Con l'art. 8, i contratti collettivi aziendali assumono per la prima volta efficacia ''erga omnes'', diventano efficaci nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce, a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza di tutti i lavoratori dell'azienda (iscritti ai sindacati firmatari dell'accordo, ad altre o a nessuna associazione sindacale). Per la prima volta in Italia viene introdotta l'esigibilitàimpugnabilità dei contratti aziendali davanti al [[giudice del lavoro]].
 
Con l'art. 8, il potere di firmare questi accordi spetta alle associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011. La legge non specifica le modalità operative e le garanzie effettive di segretezza del voto. L'esigibilità dei contratti aziendali non è retroattiva.