Ostruzionismo: differenze tra le versioni

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Se proclamato da un sindacato, l'ostruzionismo è considerato come un legittimo diritto di sciopero a tutela di un interesse collettivo (in tal caso prende il nome di sciopero pignolo). Tuttavia in qualità di sciopero non dà luogo all'obbligo di retribuzione da parte del datore di lavoro.
 
Se non è proclamato da un sindacato, invece, l'ostruzionismo è considerato un illecito civile. La ragione di ciò è che si tratta di un'esecuzione che non è unin buona fede e pertanto è considerabile come inadempimento della prestazione per cause imputabili al lavoratore (nel diritto privato l'obbligazione contrattuale comprende le necessarie cure che, sebbene non previste espressamente dal contratto, rendono migliore l'esecuzione ove esse siano possibili, secondo la diligenza del buon padre di famiglia).
{{vedi anche|Sciopero bianco}}
La maggior parte della dottrina è concorde con l'affermare che lo sciopero pignolo può arrecare danno al profitto (d'altronde lo sciopero mira proprio a quello), ma non deve arrecare danno alla capacità produttiva (in tal caso i lavoratori cadranno nell'inadempimento e saranno responsabili in solido del danno). La capacità produttiva è intesa come capacità dell'azienda di riprendere la propria attività una volta terminato lo sciopero pignolo (macchinari intatti, locali non danneggiati, ecc.). L'eventuale perdita di clienti o i peggiori rapporti con i fornitori in seguito allo sciopero pignolo non fanno parte del danno alla capacità produttiva, ma sono bensì delle facoltà imputate all'attività imprenditoriale del datore di lavoro.