Età del consenso: differenze tra le versioni

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In Italia l'età del consenso è fissata di norma a 14 anni, ma la determinazione dell'età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale richiede particolare attenzione, dato che si rende necessario valutare se il soggetto è:
* minore di 13 anni: il consenso non viene considerato valido, indipendentemente dalla controparte nel rapporto sessuale. Se il minore ha meno di 10 anni, si applica la [[circostanza aggravante]] di cui all'articolo 609-ter, secondo comma del [[codice penale italiano]];
* 13 anni: il consenso non è considerato valido ma esiste una causa di [[Condizioni obiettive di punibilità|non punibilità]] nel caso in cui gli atti sessuali vengano compiuti consenzientemente con maggioreminore di 18 anni, purché la differenza di età tra i due soggetti non sia superiore a cinque anni;
* dai 14 ai 15 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l'autore dei fatti sia un [[genitore]], anche [[adozione|adottivo]], o il di lui convivente, il [[tutore (diritto)|tutore]], oppure conviva con il minore, o più in generale che egli eserciti un [[ascendenza familiare|ascendente]] nei confronti del minore, che quindi gli sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;
* dai 16 ai 17 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che il fatto venga compiuto con [[abuso di potere (diritto)|abuso di potere]] relativo alla propria posizione da una delle figure citate nel punto precedente.