Patti Lateranensi: differenze tra le versioni

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*il '''Trattato''' riconosce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede che fondava lo Stato della Città del Vaticano;
* la '''Convenzione finanziaria''' che prevedeva un risarcimento di 750 milioni di lire a beneficio della Chiesa; regolava cioè le questioni sorte dopo le spoliazioni degli enti ecclesiastici a causa delle leggi eversive. È stata inoltre prevista l'esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del Vaticano», dalle tasse e dai dazi sulle merci importate e il risarcimento di "''1 miliardo e 750 milioni di lire e di ulteriori titoli di Stato consolidati al 5 per cento al portatore, per un valore nominale di un miliardo di lire''"<ref>[http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19290211_patti-lateranensi_it.html#CONVENZIONE_FINANZIARIA Patti Lateranensi, Sezione Convenzione Finanziaria su Vatican.va]</ref> per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in seguito alla fine del potere temporale;
*il '''Concordato''' che definiva le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa e il Governo (prima d'allora, cioè dalla nascita del [[Regno d'Italia (1861-1946)|Regno d'Italia]], sintetizzate nel motto: «libera Chiesa in libero Stato»). Il rapporto precedente (regolato dalla [[Legge delle Guarentigie]]), nel quale ancora vigeva la norma del giuramento dei nuovi vescovi al Governo italiano, l'unico vescovo che non era obbligato a giurare fedeltà all'Italia era colui che fa le veci del Pontefice nella sua qualità di vescovo di Roma, cioè il cardinale vicario. Questa eccezione alla regola, che appariva nel Concordato, era stata prevista proprio in segno di rispetto dell'indipendenza del Papa da parte dell'Italia. Il suo vicario non deve essere sottoposto al giuramento, perché rappresenta il vescovo effettivo della città di Roma cioè il Papa. Il governo italiano acconsentì di rendere le sue leggi sul [[matrimonio]] e il [[divorzio]] conformi a quelle della [[Chiesa cattolica|Chiesa cattolica di Roma]] e di rendere il clero esente dal servizio militare. I Patti garantirono alla Chiesa il riconoscimento del cattolicesimo quale [[religione di Stato]] in Italia, con importanti conseguenze sul sistema scolastico pubblico, come l'istituzione dell'[[insegnamento della religione cattolica]], già presente dal 1923 e tuttora esistente seppure con modalità diverse. Il capoverso dell'articolo 1 del Concordato riconosceva anche il carattere sacro della città di [[Roma]], sostituito, all'articolo 2.4 degli [[accordi di villa Madama]], dal riconoscimento del "particolare significato che Roma, sede vescovile del [[Sommo Pontefice]], ha per la cattolicità"<ref>M. Madonna, ''Da Roma città sacra a Roma città aperta. L'art. 1 cpv. del Concordato del Laterano dal 1929 alla fine della Seconda Guerra Mondiale'', Milano : Vita e Pensiero, Jus : rivista di scienze giuridiche. MAG. AGO., 2003, p. 365.</ref>.
[[File:Vatican City Map 1929.jpg|upright=1.6|thumb|Mappa della [[Città del Vaticano]] nel [[1929]].]]