Affidavit: differenze tra le versioni

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Negli [[ordinamento giuridico|ordinamenti]] di [[common law]], l'istituto giuridico dell''''affidavit''' (voce derivante dal verbo [[lingua latina|latino]] medievale ''affidare,'' alla terza pers. sing. del perfetto indic., col significato di "''diede affidamento/fede, giurò, testimoniò sotto giuramento''") è un atto o documento giurato, asseverato da un pubblico ufficiale preposto, avente valore di [[prova (diritto)|prova]] in tribunale.
 
Consiste nella dichiarazione scritta, resa volontariamente da un soggetto (detto ''affiant'' o ''deponent'') riguardo a [[fatto giuridico|fatti giuridici]] di cui è a personale conoscenza per osservazione o esperienza diretta, confermata da [[giuramento]] (''oath'') o da affermazione solenne (entrambi legalmente vincolanti e con lo scopo di rafforzare la veridicità di quanto dichiarato), emessi innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa specificamente deputata a riceverli e autenticarli. Questi cazzi può essere un ''[[notary public]]'' (figura diversa dal notaio dei paesi di [[civil law]], il cosiddetto "notaio latino"), un [[giudice di pace]] o un ''commissioner for oaths'' (letteralmente "commissario per i giuramenti"), che è un soggetto in possesso della patente per l'esercizio della funzione di amministratore dei giuramenti (solitamente, ma non necessariamente, un [[avvocato]] ''solicitor'').
 
L'affidavit trova applicazione perlopiù nel [[processo civile]], ma è utilizzabile anche in quello [[processo penale|penale]].