Sindacato: differenze tra le versioni

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=== Italia ===
==== Caratteristiche e requisiti ====
La rappresentatività di un sindacato è il presupposto sul quale si valuta il potere di firmare accordi vincolanti per tutti i lavoratori del settore cui l'accordo si riferisce (art. 39 [[Costituzione della Repubblica Italiana|Costituzione]]), e per l'accesso alle tutele dell'attività sindacale previste dalla legge (art. 19 dello [[Statuto dei lavoratori]]). I dirigenti ed i rappresentanti sindacali godono di alcune tutele, come ad esempio della legge 11 giugno 1974, n. 252 e del 16 settembre 1996, n. 564 conferisce loro varie agevolazioni di carattere previdenziale. Molteplici sentenze della [[Corte costituzionale]] hanno chiarito che la rappresentatività di un sindacato è determinata da una serie di elementi anche indiziari, non unicamente dal numero di iscritti, di preferenze nelle elezioni di RSA/RSU piuttosto che nei referendum approvativi di un contratto collettivo nazionale.
 
Con la sentenza n. 30/1995, la Corte afferma che "la maggiore rappresentatività risponde ad un criterio di [[meritocrazia]] e alla ragionevole esigenza [...] di far convergere condizioni più favorevoli o mezzi di sostegno operativo verso quelle organizzazioni che sono maggiormente in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori". Molti giuristi si sono occupati a fondo della questione della "maggiore rappresentatività" e, in particolare dell'attuazione dell'art. 39 [[Costituzione]], che alcuni giuristi hanno ritenuto non compiuta Fra questi elementi, la pluricategorialità (es. [[impiegato|impiegati]], [[quadro (diritto)|quadri]], [[operaio|operai]]) e la intercategorialità (es. vari settori dell'[[economia]]: chimico, metalmeccanico) sono elementi che concretamente determinano la capacità del sindacato di aggregare e di coordinare "gli interessi dei vari gruppi professionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in un quadro unitario".<ref>Sentenza della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana n. 388 del 24/3/1988.</ref> [[Confederazione Generale Italiana del Lavoro|Cgil]], [[Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori|Cisl]] e [[Unione Italiana del Lavoro (1950)|Uil]] insieme, affermano di rappresentare 11.784.662 lavoratori anche se dai contributi versati per ogni iscritto alla [[Confederazione europea dei sindacati|Confédération Européenne des Syndicats]] risultano molti meno. Il [[bilancio consolidato]] non è contemplato, ma più della metà dei loro guadagni provengono comunque dai contributi pubblici, dalle proprie attività sparse sul territorio in modo diretto, con gli Enti Bilaterali regolamentati dalla legge 30 del 2003 e dalle buste paga dei non aderenti con le quote di assistenza contrattuale.<ref>{{cita web|url=http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/18/quote-di-assistenza-contrattuale-quella-tassa-occulta-pagata-ai-sindacati/844665/|titolo=Quote di assistenza contrattuale, quella tassa occulta pagata ai sindacati|editore=[[il Fatto Quotidiano]]|autore=[[Salvatore Cannavò]]|data=18 gennaio 2014|accesso=8 giugno 2016}}</ref><ref>{{cita web|url=http://espresso.repubblica.it/inchieste/2015/09/17/news/quanti-miliardi-incassano-i-sindacati-i-bilanci-segreti-di-cgil-cisl-e-uil-1.230063|titolo=Quanti miliardi incassano i sindacati: i bilanci segreti di Cgil, Cisl e Uil|editore=[[l’Espresso]]|autore=[[Stefano Livadiotti]]|data=23 settembre 2015|accesso=8 giugno 2016}}</ref>
Molteplici sentenze della [[Corte costituzionale]] hanno chiarito che la rappresentatività di un sindacato è determinata da una serie di elementi anche indiziari, non unicamente dal numero di iscritti, di preferenze nelle elezioni di RSA/RSU piuttosto che nei referendum approvativi di un contratto collettivo nazionale.
 
Il [[TAR]] è l'autorità competente per l'accertamento della rappresentatività di un sindacato e la conseguente ammissione ai benefici di cui art. 19 Statuto dei Lavoratori. Pertanto, la valutazione di merito non è lasciata ai soli lavoratori con gli strumenti del tesseramento presso un sindacato o un altro, e con il diritto di voto nelle elezioni di RSA, RSU e per l'approvazione di contratti aziendali o collettivi. Nei ricorsi al TAR è stata ripetutamente invocata come elemento di rappresentatività la partecipazione del sindacato a vertenze significative per [[licenziamento collettivo|licenziamenti collettivi]] e accordi di mobilità (che non sono qualificati come contratti collettivi normativi), per le quali i datori sono obbligati dalla legge a negoziare col sindacato. Invece, salvo l'eccezione dell'art. 19 dello [[statuto dei lavoratori]] (e la dichiarazione di legittimità costituzionale<ref>Corte Cost. sentenza n.300/1990</ref> che pone la firma di contratti collettivi come condizione necessaria per le RSA, la giurisprudenza ha chiarito che non si può ritenere un sindacato più rappresentativo perché abbia firmato contratti collettivi oppure sia stato ammesso dal datore ai benefici di legge, in quanto:
Con la sentenza n. 30/1995, la Corte afferma che "la maggiore rappresentatività risponde ad un criterio di [[meritocrazia]] e alla ragionevole esigenza [...] di far convergere condizioni più favorevoli o mezzi di sostegno operativo verso quelle organizzazioni che sono maggiormente in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori". Molti giuristi si sono occupati a fondo della questione della "maggiore rappresentatività" e, in particolare dell'attuazione dell'art. 39 [[Costituzione]], che alcuni hanno ritenuto non compiuta (Si V. [[Guido Zangari]]).
 
Fra questi elementi, la pluricategorialità (es. [[impiegato|impiegati]], [[quadro (diritto)|quadri]], [[operaio|operai]]) e la intercategorialità (es. vari settori dell'[[economia]]: chimico, metalmeccanico, ecc.) sono elementi che concretamente determinano la capacità del sindacato di aggregare e di coordinare "gli interessi dei vari gruppi professionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in un quadro unitario" (Corte Cost. n. 388 del 24.3.1988).
 
[[Confederazione Generale Italiana del Lavoro|Cgil]], [[Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori|Cisl]] e [[Unione Italiana del Lavoro (1950)|Uil]] insieme, affermano di rappresentare 11.784.662 lavoratori anche se dai contributi versati per ogni iscritto alla [[Confederazione europea dei sindacati|Confédération Européenne des Syndicats]] risultano molti meno. Il [[bilancio consolidato]] non è contemplato, ma più della metà dei loro guadagni provengono comunque dai contributi pubblici, dalle proprie attività sparse sul territorio in modo diretto, con gli Enti Bilaterali regolamentati dalla legge 30 del 2003 e dalle buste paga dei non aderenti con le quote di assistenza contrattuale.<ref>{{cita web|url=http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/01/18/quote-di-assistenza-contrattuale-quella-tassa-occulta-pagata-ai-sindacati/844665/|titolo=Quote di assistenza contrattuale, quella tassa occulta pagata ai sindacati|editore=[[il Fatto Quotidiano]]|autore=[[Salvatore Cannavò]]|data=18 gennaio 2014|accesso=8 giugno 2016}}</ref><ref>{{cita web|url=http://espresso.repubblica.it/inchieste/2015/09/17/news/quanti-miliardi-incassano-i-sindacati-i-bilanci-segreti-di-cgil-cisl-e-uil-1.230063|titolo=Quanti miliardi incassano i sindacati: i bilanci segreti di Cgil, Cisl e Uil|editore=[[l’Espresso]]|autore=[[Stefano Livadiotti]]|data=23 settembre 2015|accesso=8 giugno 2016}}</ref>
 
Il [[TAR]] è l'autorità competente per l'accertamento della rappresentatività di un sindacato e la conseguente ammissione ai benefici di cui art. 19 Statuto dei Lavoratori. Pertanto, la valutazione di merito non è lasciata ai soli lavoratori con gli strumenti del tesseramento presso un sindacato o un altro, e con il diritto di voto nelle elezioni di RSA, RSU e per l'approvazione di contratti aziendali o collettivi.
 
Nei ricorsi al TAR è stata ripetutamente invocata come elemento di rappresentatività la partecipazione del sindacato a vertenze significative per [[licenziamento collettivo|licenziamenti collettivi]] e accordi di mobilità (che non sono qualificati come contratti collettivi normativi), per le quali i datori sono obbligati dalla legge a negoziare col sindacato.
 
Invece, salvo l'eccezione dell'art. 19 dello [[statuto dei lavoratori]] (e la dichiarazione di legittimità costituzionale<ref>Corte Cost. sentenza n.300/1990</ref>) che pone la firma di contratti collettivi come condizione necessaria per le RSA, la giurisprudenza ha chiarito che non si può ritenere un sindacato più rappresentativo perché abbia firmato contratti collettivi oppure sia stato ammesso dal datore ai benefici di legge, in quanto:
 
* non esistono obblighi in capo ai datori in materia di contratti, sia collettivi che aziendali. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che non esiste nessun obbligo né di applicare un contratto collettivo, né di negoziare coi sindacati un contratto aziendale, né -qualora il datore scelga di avviare un negoziato- l'obbligo di firmare un contratto aziendale congiuntamente con tutti i sindacati più rappresentativi, o almeno di negoziarlo ammettendoli tutti alle trattative;