Sistema inquisitorio: differenze tra le versioni

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=== Italia ===
Il processo penale italiano, disciplinato dai [[Codice di Procedura Penale|codici di procedura]] che hanno preceduto quello vigente, presentava la commistione tra modello accusatorio e inquisitorio ora descritta, dovuta alla presenza del giudice istruttore. Nella disciplina del codice attuale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, la figura del giudice istruttore è stata soppressa e il processo ha assunto caratteristiche prevalentemente accusatorie ma, non essendovi una perfetta parità tra accusa e difesa, lo si può ancora considerare un sistema misto.
 
=== San Marino ===
Nella [[San Marino|Repubblica di San Marino]] esiste uno degli ultimi sistemi inquisitori in Europa, come previsto dal Codice di Procedura Penale del 1878, tuttora in vigore. Negli ultimi decenni vi sono state apportate importanti modifiche per garantire il diritto ad un giusto processo come previsto dalla Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, in particolare, è stata prevista la separazione del ruolo di giudice inquirente da quello di giudice decidente e la pubblicità dei processi.<ref>{{Cita web|url=https://www.sanmarinosite.com/istituzioni/organi-giudiziari/|titolo=San Marino Tribunale Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme|sito=www.sanmarinosite.com|accesso=2019-02-09}}</ref>
 
==Voci correlate==