Apolidia: differenze tra le versioni

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L''''apolidia''' (composto di [[alfa privativo]] (non) e ''polis'', "città" in [[lingua greca|greco]]) è la condizione dei soggetti privi di qualunque [[cittadinanza]]: tali soggetti sono detti "apolidi". L'ordinamento italiano prevede all'articolo 22 cost. che il cittadino italiano non può essere privato della cittadinanza per nessuna ragione. In altri Paesi, invece, la cittadinanza viene negata a coloro che non vengono desiderati dal proprio Governo (ad es. i profughi, cioè soggetti che vengono cacciati dal loro Paese per motivi politici e non). L'ordinamento italiano pone sullo stesso piano gli apolidi e gli stranieri non comunitari, applicando ad entrambi la norma per l'acquisizione della cittadinanza.
 
== Definizione e storia ==
 
Si diventa apolidi:
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Si diventa apolidi in senso formale solo tramite rinuncia espressa alla propria [[Cittadinanza (diritto)|cittadinanza]] naturale.
 
== Storia ==
Nel passato, era anche ammissibile una forma di apolidia di tipo sanzionatorio, derivante dal venir meno della cittadinanza come pena accessoria collegata alla commissione di un illecito penale: l'''[[Aquae et igni interdictio]]'' rientrava in questa ipotesi. Il [[governo di Vichy]] emise nel 1940 delle leggi [[Retroattività|retroattive]] che consentirono la revisione della naturalizzazione Francese<ref>[http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1988_num_20_1_2792 Les dénaturalisés de Vichy (1940-1944)]</ref> se ottenuta tra il 1927 e il 1940, rendendo apolidi i soggetti interessati da questa legge.
 
In Italia le [[leggi razziali del 1938]] introdussero delle norme di revoca della cittadinanza ai cittadini ebrei e quindi il loro passaggio allo stato di ''apolidi''.