Apolidia: differenze tra le versioni

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{{S|diritto pubblico|diritto internazionale}}
{{S|diritto comparato}}
[[File:Stateless Persons Convention.png|thumb|In evidenza gli stati partecipanti alla [[Conferenza delle persone apolidi]] del [[1951]]]]
L''''apolidia''' (composto di [[alfa privativo]] (non) e ''polis'', "città" in [[lingua greca|greco]]) è la condizione dei soggetti privi di qualunque [[cittadinanza]]: tali soggetti sono detti "apolidi". L'ordinamento italiano prevede all'articolo 22 cost. che il cittadino italiano non può essere privato della cittadinanza per nessuna ragione. In altri Paesi, invece, la cittadinanza viene negata a coloro che non vengono desiderati dal proprio Governo (ad es. i profughi, cioè soggetti che vengono cacciati dal loro Paese per motivi politici e non). L'ordinamento italiano pone sullo stesso piano gli apolidi e gli stranieri non comunitari, applicando ad entrambi la norma per l'acquisizione della cittadinanza.