Giudice dell'udienza preliminare: differenze tra le versioni

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Il '''giudice dell'udienza preliminare''' (in acronimo '''GUP''') in [[Italia]] è la [[giudice|figura preposta]] a decidere, durante l'[[udienza preliminare]], sulla richiesta del [[pubblico ministero]] di [[rinvio a giudizio|rinviare a giudizio]] l'indagato.
 
La figura venne introdotta con l'approvazione del nuovo [[Diritto processuale penale|Codicecodice di procedura penale]] (DPR 22 settembre 1988, n. 447).<ref>Tale decreto è stato pubblicato nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]] del 24 ottobre 1988, n. 250</ref>
 
Per meglio comprendere questa figura va detto che il procedimento penale si articola generalmente in tre fasi: la fase delle indagini preliminari, sotto l'avvio del pubblico ministero, e coordinato per le decisioni che sono eventualmente necessarie con il [[Giudice per le indagini preliminari]] (GIP), la fase dell'udienza preliminare dinanzi al GUP e il dibattimento. Il giudice dell'UP valuta le prove con un giudizio prognostico pertanto se ritiene sufficienti le prove raccolte nella fase delle indagini preliminari dispone il decreto di rinvio a giudizio (dinanzi ad un giudice diverso, il giudice del dibattimento), altrimenti decide con sentenza di non luogo a procedere.