Diritto penale: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
Corretto errore
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile
FrescoBot (discussione | contributi)
m Bot: i simboli corretti degli ordinali sono º e ª e modifiche minori
Riga 21:
=== Italia ===
{{Vedi anche|Diritto penale italiano}}
La natura penale della norma sanzionatoria è oggetto, in Italia, di quesiti antichi. "A tutta prima, la risposta si orienta nel senso di ritenere tali solo gli effetti giuridici ''in peius'', espressamente denominati penali. (...) dobbiamo considerare penale l’effetto espressamente così denominato: le [[Pena|pene]] e oggi possiamo, senza dubbi, aggiungere le [[misure di sicurezza]] (...) Da questa premessa, si fa sempre più strada l’idea" secondo cui le garanzie costituzionali dettate per l'irrogazione della pena si applicano a "tutte le leggi che dispongono conseguenze ''in peius'' come reazione a ciò che non si deve fare, si pongono, cioè, come reazione all’illecito in quanto tale – ci possono essere, e ci sono, altre finalità perseguite, ma si affiancano a quella di fondo, essenziale, sopra enunciata. Non fanno invece parte del “penale”, per intenderci, gli effetti giuridici ''in malam partem'' volti al ristoro, economico o morale, dell’offesa arrecata dall’illecito: [[risarcimento del danno]], riparazione, ripristino dello [[status quo ante]]"<ref>[[Marcello Gallo]], [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2137-gallo2018a.pdf “La più bella del mondo? La Costituzione italiana nel suo 70°º anniversario”], Diritto penale contemporaneo, 25 ottobre 2018, p. 3, secondo cui "questa tendenza ad ampliare l’ambito del penale, che si avvale di decisioni giurisprudenziali meta-nazionali da cui esce rafforzata, a mio avviso, non può non essere condivisa".</ref>.
 
=== Consiglio d'Europa ===
La giurisprudenza della [[Corte europea dei Diritti dell'Uomo|Corte]] di Strasburgo in diverse occasioni (decisioni 8 giugno 1976, ''Engel e altri contro Paesi Bassi''; 21 febbraio 1984, ''Öztürk contro Germania''; 1 febbraio 2005, ''Ziliberberg contro Moldavia'') ha affermato la natura sostanzialmente penale, ai fini dell’applicazione delle garanzie del [[giusto processo]] (di cui all’[[Convenzione_europea_per_la_salvaguardia_dei_diritti_dellConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell%27uomo_e_delle_libertà_fondamentali27uomo e delle libertà fondamentali#Diritto_a_un_equo_processoDiritto a un equo processo|art. 6 CEDU]]), di sanzioni pur formalmente qualificate come amministrative nell’ordinamento interno degli Stati, purché sia riscontrata la presenza di almeno uno dei criteri (cosiddetti “criteri Engel”) elaborati dalla stessa giurisprudenza sovranazionale per tale riqualificazione. Perché una sanzione debba considerarsi sostanzialmente penale ai sensi della [[CEDU]] occorre che presenti almeno uno di questi caratteri: «la norma che commina la sanzione amministrativa deve rivolgersi alla generalità dei consociati e perseguire uno scopo preventivo, repressivo e punitivo, e non meramente risarcitorio; ovvero la sanzione suscettibile di essere inflitta deve comportare per l’autore dell’illecito un significativo sacrificio, anche di natura meramente economica e non consistente nella privazione della libertà personale»<ref>[[Corte costituzionale della Repubblica Italiana|Corte costituzionale]], sentenza n. 43 del 2017, secondo cui "la giurisprudenza sui cosiddetti “criteri Engel”, come è risaputo, si è sviluppata al fine di «scongiurare che i vasti processi di decriminalizzazione, avviati dagli Stati aderenti fin dagli anni '60 del secolo scorso, potessero avere l’effetto di sottrarre gli illeciti, così depenalizzati, alle garanzie sostanziali assicurate dagli artt. 6 e 7 della CEDU (Corte europea dei diritti dell’uomo, 21 febbraio 1984, Öztürk contro Germania)» (sentenza n. 49 del 2015).
L’attrazione di una sanzione amministrativa nell’ambito della materia penale in virtù dei menzionati criteri trascina, dunque, con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell’ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l’ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri" (''Considerato in diritto'', par. 3.4).</ref>.