Diritto penale: differenze tra le versioni
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=== Italia ===
{{Vedi anche|Diritto penale italiano}}
La natura penale della norma sanzionatoria è oggetto, in Italia, di quesiti antichi. "A tutta prima, la risposta si orienta nel senso di ritenere tali solo gli effetti giuridici ''in peius'', espressamente denominati penali. (...) dobbiamo considerare penale l’effetto espressamente così denominato: le [[Pena|pene]] e oggi possiamo, senza dubbi, aggiungere le [[misure di sicurezza]] (...) Da questa premessa, si fa sempre più strada l’idea" secondo cui le garanzie costituzionali dettate per l'irrogazione della pena si applicano a "tutte le leggi che dispongono conseguenze ''in peius'' come reazione a ciò che non si deve fare, si pongono, cioè, come reazione all’illecito in quanto tale – ci possono essere, e ci sono, altre finalità perseguite, ma si affiancano a quella di fondo, essenziale, sopra enunciata. Non fanno invece parte del “penale”, per intenderci, gli effetti giuridici ''in malam partem'' volti al ristoro, economico o morale, dell’offesa arrecata dall’illecito: [[risarcimento del danno]], riparazione, ripristino dello [[status quo ante]]"<ref>[[Marcello Gallo]], [https://www.penalecontemporaneo.it/upload/2137-gallo2018a.pdf “La più bella del mondo? La Costituzione italiana nel suo 70
=== Consiglio d'Europa ===
La giurisprudenza della [[Corte europea dei Diritti dell'Uomo|Corte]] di Strasburgo in diverse occasioni (decisioni 8 giugno 1976, ''Engel e altri contro Paesi Bassi''; 21 febbraio 1984, ''Öztürk contro Germania''; 1 febbraio 2005, ''Ziliberberg contro Moldavia'') ha affermato la natura sostanzialmente penale, ai fini dell’applicazione delle garanzie del [[giusto processo]] (di cui all’[[
L’attrazione di una sanzione amministrativa nell’ambito della materia penale in virtù dei menzionati criteri trascina, dunque, con sé tutte e soltanto le garanzie previste dalle pertinenti disposizioni della Convenzione, come elaborate dalla Corte di Strasburgo. Rimane, invece, nel margine di apprezzamento di cui gode ciascuno Stato aderente la definizione dell’ambito di applicazione delle ulteriori tutele predisposte dal diritto nazionale, in sé e per sé valevoli per i soli precetti e le sole sanzioni che l’ordinamento interno considera espressione della potestà punitiva dello Stato, secondo i propri criteri" (''Considerato in diritto'', par. 3.4).</ref>.
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