Riforma Gentile: differenze tra le versioni

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; Minoranze linguistiche
 
L'insegnamento di tutte le materie poteva essere svolto esclusivamente in lingua italiana, si proibì l'insegnamento del tedesco in Alto Adige/Sud Tirolo e della lingua slovena e croata nella Venezia Giulia.<br/>
Per gli alunni alloglotti, era obbligatorio per il maestro l'insegnamento della ''seconda lingua'' in ore suprannumerarie, su richiesta della famiglia (artt. 4 e 17). Di norma, era lo stesso maestro unico di madrelingua italiana, mentre in casi eccezionali autorizzati poteva essere un ''maestro alloglotta abilitato a insegnare la lingua italiana''. La doppia abilitazione linguistica del maestro costituiva titolo preferenziale (art. 20).