Confessoria servitutis: differenze tra le versioni

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[[Legittimato passivo]] è ''chiunque contesti la servitù al fine di richiedere l’accertamento, la cessazione di eventuali impedimenti e turbative, la rimessione delle cose in pristino, il risarcimento dei danni''
L'actio confessoria viene considerata come un’[[Azioni petitorie|azione petitoria]] reale, e ha come presupposto l’esistenza del diritto di servitù. attraverso questa azione si avrà, pertanto l’accertamento del relativo diritto. Secondo le normali regole dell'[[Onus probandi incumbit actori|onus probandi]] la prova dovrà essere data dall’[[Attore (diritto)|attore]]
 
La dottrina riconosce anche l'esistenza di un'azione di mero accertamento della servitù, ogni volta che ci sia una contestazione sulla titolarità.