Delegificazione: differenze tra le versioni
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== Caratteristiche ==
In particolare, all'art. 17 della legge n.400 del 1988 è prevista la delegificazione come istituto che attribuisce al [[governo italiano]] il potere generalizzato di emanare norme di rango secondario, per lo più consistenti in regolamenti, sulla base di una legge a contenuto autorizzatorio da parte del Parlamento. Si tratta di un mutamento di [[fonti del diritto|fonte]] normativa, relativamente ad alcune materie ben individuate. Ciò consente una attività diretta del [[Governo]] in quegli ambiti, considerata più rapida e flessibile.
Va osservato che lo strumento della delegificazione, di per sé, è uno strumento neutro, perché non mira istituzionalmente né a deflazionare il numero di fonti, né il numero di norme presenti nell'[[ordinamento giuridico|ordinamento]]. Anzi, al contrario, qualche autore ritiene addirittura che la delegificazione può paradossalmente innescare un processo inflativo nella produzione normativa: è più facile produrre norme, ''quindi'' si producono più norme. Non mancano autori che sostengono l'utilità di questo strumento al fine di snellire l'attività [[Parlamento|parlamentare]], spesso soffocata da atti normativi troppo dettagliati da discutere o da proposte di leggine di scarsa importanza a livello nazionale.
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