Lodo Alfano: differenze tra le versioni

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, per violazione nel merito e nel metodo rispettivamente degli articoli 3 e 138 della [[Costituzione Italiana]], con la motivazione che sia necessaria una [[legge costituzionale]] per introdurre le immunità previste dal lodo Alfano. Essendo la legge composta da un solo articolo, l'intero provvedimento è stato così dichiarato incostituzionale. Di seguito il testo della sentenza:
 
{{Citazione|In base alle osservazioni che precedono, si deve concludere che la sospensione processuale prevista dalla norma censurata è diretta essenzialmente alla protezione delle funzioni proprie dei componenti e dei titolari di alcuni organi costituzionali e, contemporaneamente, crea un'evidente disparità di trattamento di fronte alla giurisdizione. Sussistono, pertanto, entrambi i requisiti propri delle prerogative costituzionali, con conseguente inidoneità della legge ordinaria a disciplinare la materia. In particolare, la normativa censurata attribuisce ai titolari di quattro alte cariche istituzionali un eccezionale ed innovativo status protettivo, che non è desumibile dalle norme costituzionali sulle prerogative e che, pertanto, è privo di copertura costituzionale. Essa [ovvero la legge ordinaria 124/2008], dunque, non costituisce fonte di rango idoneo a disporre in materia. Deve, pertanto, dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 124 del 2008, per violazione del combinato disposto degli artt. 3 e 138 Cost., in relazione alla disciplina delle prerogative di cui agli artt. 68, 90 e 96 Cost. Restano assorbite le questioni relative all'irragionevolezza intrinseca della denunciata disciplina, indicate al punto 6, lettera b), e ogni altra questione non esaminata.|Corte Costituzionale, Sentenza 262/2009, paragrafi 7.33 e 8.}}
 
==Reazioni politiche==