Teleamministrazione: differenze tra le versioni

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La '''teleamministrazione''' si basa sul valore giuridico dei [[documento digitale|documenti in forma elettronica]]. L'informatica amministrativa è di vecchia data, ma per molti anni è stata sempre una mera informatica giuridica documentale, ossia la riproduzione in archivi informatici di documenti giuridici cartacei. La teleamministrazione presuppone invece il capovolgimento di questa impostazione e si basa su studi del 1978, anno in cui, in un convegno della [[Corte di Cassazione]] fu lanciata da [[Giovanni Duni]] l'idea, allora avveniristica, che il documento informatico potesse avere valore giuridico<ref>Duni, G., L'utilizzabilità delle tecniche elettroniche nell'emanazione degli atti e nei procedimenti amministrativi. Spunto per una teoria dell'atto amministrativo emanato nella forma elettronica, in "Rivista amm. della Repubblica italiana", 1978, pag.407 ss.</ref>. Nello stesso anno vengono pubblicate negli [[Stati Uniti]] delle ricerche sulla [[firma digitale]]<ref>Rivest, Shamir e Adleman, A method for obtaining digital signature and public key cryptosystems, in Communications of the ACM, vol. 21, febbraio 1978, 120-126. Lo studio si rifaceva alla tecnologia della criptazione asimmetrica (Diffie ed Hellman, New directions in Cryptography, in IEEE Transaction on Information Theory, novembre 1976, 644 ss. Gli studi di Diffie ed Hellman furono divulgati in Italia da Gardner, Un nuovo tipo di cifrario che richiederebbe milioni di anni per essere decifrato, in Le Scienze, dicembre 1977, 126 ss.), ma aggiungeva la regolamentazione del rilascio delle chiavi ed il meccanismo pubblico delle certificazioni ad esse connesse.</ref>, ma il contatto tra il mondo dei [[matematico|matematici]] e quello dei [[giurista|giuristi]] tardò per ancora alcuni decenni<ref>La prima utilizzazione degli studi di Rivest, Shamir e Adleman fu l’Utah Code del 1995, § da 46-3-101 a 46-3-504 (Enacted by l. 1995, ch. 61). La legge dell’Utah fu commentata in una brillante tesi di laurea di Francesca Flora, Evoluzione della informatica nel sistema di governo degli Stati Uniti d’America (Cagliari, facoltà di Scienze politiche, novembre 1996). A livello federale si dovette attendere il 1998: US Senate, S. 1594, Digital Signature and Electronic Authentication Law (SEAL) of 1998. — US House of Representatives, H.R. 3472, Digital Signature and Electronic Authentication Law (SEAL) of 1998.</ref>.
 
Per molti anni, anche anteriori al 1978, l'[[informatica]] ha aiutato il mondo del [[diritto]] e l'[[pubblica amministrazione|amministrazione pubblica]] mantenendosi però a una certa distanza, ossia dando per scontato che la “sacralità” del diritto esigesse la carta e la penna. L'informatica si limitò a gestire archivi di copie di documenti giuridici e fu pertanto chiamata «''informatica parallela''»<ref>Duni, G., Amministrazione digitale, Voce della Enciclopedia del diritto, Annali, I, Milano 2007, p. 13-49.</ref>, in quanto attività collaterale a quella formalmente valida, basata su carta e penna.
 
Premessa logica, giuridica e materiale della teleamministrazione è quindi l'attribuzione del valore giuridico al documento informatico.
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I [[procedimento amministrativo|procedimenti amministrativi]], con la teleamministrazione, diventano quindi procedimenti amministrativi telematici e quelli ad iniziativa di parte realizzano specificamente lo sportello unico [[telematica|telematico]].
 
== Descrizione ==
=== I capisaldi della teleamministrazione ===
La Corte di Cassazione nei decenni '70-'90 fu al centro di importanti studi sul rapporto tra [[diritto]] e [[informatica]] e organizzò convegni quinquennali di rilievo internazionale. Nel convegno del 1993 furono presentati i dieci capisaldi della teleamministrazione, che delinearono in modo puntuale un sistema amministrativo di sportello unico telematico<ref>Duni, G., La teleamministrazione: una “scommessa” per il futuro del Paese, relazione al 5º Congresso internazionale della Corte di Cassazione sul tema “Informatica e attività giuridica” Roma, 3-7 maggio 1993, I.P.Z.S. - Libreria dello Stato, 1994, II, p. 381 ss.</ref>:
# Il [[cittadino]] presenta la propria istanza presso un'amministrazione, che assume la gestione dell'intero procedimento.
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Come si può notare, in questi capisaldi viene dato particolare risalto ai procedimenti ad istanza di privati, ma il sistema è comunque valido per i procedimenti d'iniziativa d'ufficio.
 
=== Il recepimento dei principi nella normativa ===
Per quanto riguarda la forma degli atti e documenti l'evoluzione delle norme è passata attraverso le seguenti fasi:
# atti solo cartacei;
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L’Italia ha recepito questo regolamento con il D. Legisl. 10 dicembre 2016, n. 179, ultima modifica al CAD.
 
=== Teleamministrazione e procedimento a stella ===
La teleamministrazione può avere un impatto notevole sull'efficienza dell'azione amministrativa: l'abbandono delle carte e la gestione in tempo reale del flusso dei documenti può determinare infatti un'enorme accelerazione dei tempi, accompagnata dalla responsabilizzazione degli uffici e dei singoli operatori, nonché dall'ampliamento della [[Open Government|trasparenza]] attraverso gli accessi diretti online.
 
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Sono quindi evidenti i vantaggi degli alleggerimenti procedurali che produce il fascicolo informatico, in quanto, come ben chiaro nell'art. 41 del [[Codice dell'amministrazione digitale|CAD]], a esso accedono direttamente e contemporaneamente tutte le amministrazioni coinvolte, che possono immediatamente valutare ciò che a ciascuna compete e fornire il parere o il nulla osta inserendolo telematicamente nel fascicolo, attraverso uno schema a stella.
 
=== Teleamministrazione tra diritto e applicazione ===
Il concetto di teleamministrazione ha delineato, con largo anticipo rispetto alle successive disposizioni normative, il sistema del [[procedimento amministrativo]] telematico e, in questo ambito, dello sportello unico telematico, basati sulla dematerializzazione dei documenti e sul lavoro amministrativo telematico.