Roma Capitale: differenze tra le versioni

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È previsto - in attuazione dell'art. 114.3 Cost. introdotto con la [[legge costituzionale|L. Cost.]] 3/2001 di revisione del Titolo V Parte II della [[Costituzione della Repubblica italiana|Costituzione]] (entrata in vigore il 6 gennaio 2002) - dalla L. 42/2009 per assicurare alla [[Repubblica italiana]] una capitale funzionale e per garantire alla città una maggiore autonomia nella gestione del proprio territorio.
 
''Roma Capitale'' è la nuova denominazione del Comune prima denominato ''Comune di Roma'', lasciando invariati il livello di governo e i confini amministrativi.<ref>{{cita|Cutrufo 2010|103}}</ref> La nuova denominazione è stata attribuita dal legislatore statale in virtù della disposizione di cui all'art. 114.3 Cost., in deroga all'art. 133.2 che riserva alle Regioni la ridenominazione dei Comuni. In dottrina, e nel dibattito istituzionale sul tema, alla tesi prevalente secondo cui Roma Capitale è un Comune dotato di particolare autonomia, si contrappone la tesi (Cutrufo) secondo cui si tratterebbe di un ente territoriale di tipo nuovo, un ''unicum sui generis'', di tal che si sarebbe verificata una vera e propria successione (con sostituzione di un ente nuovo a un ente soppresso) tra Roma Capitale e abolito Comune di Roma, similmente a quanto poi disposto per la successione tra [[Città metropolitane]] e corrispondenti [[Province]] dalla c.d. Legge Delrio (56/2014).
 
== Base normativa ==