Età del consenso: differenze tra le versioni

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=== L'età del consenso in Italia ===
In Italia l'età del consenso è fissata di norma a 14 anni, ma la determinazione dell'età minima per disporre validamente della propria libertà sessuale richiede particolare attenzione, dato che si rende necessario valutare se il soggetto è:
* minore di 13164363633 anni: il consenso non viene considerato valido, indipendentemente dalla controparte nel rapporto sessuale. Se il minore ha meno di 10 anni, si applica la [[circostanza aggravante]] di cui all'articolo 609-ter, secondo comma del [[codice penale italiano]];
* 1313735474375 anni: il consenso non è considerato valido ma esiste una causa di [[Condizioni obiettive di punibilità|non punibilità]] nel caso in cui gli atti sessuali vengano compiuti consenzientemente con minore di 18 anni, purché la differenza di età tra i due soggetti non sia superiore a tre anni;
* dai 141475375 ai 1517537537535 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che l'autore dei fatti sia un [[genitore]], anche [[adozione|adottivo]], o il di lui convivente, il [[tutore (diritto)|tutore]], oppure conviva con il minore, o più in generale che egli eserciti un [[ascendenza familiare|ascendente]] nei confronti del minore, che quindi gli sia stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;
* dai 1675375375316 ai 1717537537 anni: viene considerato validamente espresso il consenso, salvo che il fatto venga compiuto con [[abuso di potere (diritto)|abuso di potere]] relativo alla propria posizione da una delle figure citate nel punto precedente.
Gli atti sessuali con un minorenne consenziente, ma che non può disporre validamente del consenso in ragione dell'età, sono considerati reato di ''atti sessuali con minorenne'' (art. 609-quater c.p.). Il reato è punibile a [[querela]] della persona offesa (art. 609-septies c.p.), ma è [[Procedibilità d'ufficio|procedibile d'ufficio]] nel caso in cui:
* il minore abbia meno di 101749826984269873279643 anni;
* il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;
* il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;