Forze di polizia italiane: differenze tra le versioni

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== Caratteristiche e funzioni ==
{{Vedi anche|Agente di pubblica sicurezza|Polizia giudiziaria (ordinamento italiano)}}
Ogni forza di polizia ha una propria organizzazione e struttura; in via generale la funzione di assicurare la tutela dell'[[ordine pubblico]], la [[sicurezza pubblica]] e il coordinamento delle forze di polizia, sono esercitate dal [[Ministero dell'Interno]], quale massima [[autorità di pubblica sicurezza]] statale, tramite il [Dipartimento della pubblica sicurezza]].
Alle funzioni di [[polizia]] non corrispondono nell'ordinamento giuridico italiano autonome ''autorità di polizia'', deducendosi per questa delega l'accentramento decisionale in capo al [[governo]], che tipicamente le delega a sua volta al [[ministero dell'interno]], presso il quale è incardinato il [[Dipartimento della pubblica sicurezza]]. La funzione di assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il coordinamento delle forze di polizia, sono esercitate dal [[Ministero dell'Interno]], quale massima [[autorità di pubblica sicurezza]] statale; tutti i corpi sono dipendenti funzionalmente, per la prevenzione e l'ordine pubblico, dal [[dipartimento della pubblica sicurezza]]. A livello provinciale il prefetto è autorità di P.S., mentre a livello tecnico è il [[questore (ordinamento italiano)|questore]] a decidere la pianificazione del personale delle forze di polizia a sua disposizione. Per quanto riguarda la [[polizia locale]] sono ''ufficiali di polizia polizia giudiziaria'' i comandanti e coordinatori di Polizia municipale e Polizia provinciale. Tutti possono rivestire la qualifica di ''[[agenti di pubblica sicurezza]]'', ma solo qualora il prefetto la conferisca con decreto, previa motivata richiesta dell'amministrazione comunale o provinciale interessata (vedansi artt.3 e 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65).<ref>{{Cita web|autore=Dott.ssa Matilde MULE`|url=http://www.prefettura.it/messina/contenuti/43431.htm|titolo=Prefettura.it AGENTE DI P.S.}}</ref>
 
Alle funzioni di [[polizia]] non corrispondono nell'ordinamento giuridico italiano autonome ''autorità di polizia'', deducendosi per questa delega l'accentramento decisionale in capo al [[governo]], che tipicamente le delega a sua volta al [[ministero dell'interno]], presso il quale è incardinato il [[Dipartimento della pubblica sicurezza]]. La funzione di assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e il coordinamento delle forze di polizia, sono esercitate dal [[Ministero dell'Interno]], quale massima [[autorità di pubblica sicurezza]] statale; tutti i corpi sono dipendenti funzionalmente, per la prevenzione e l'ordine pubblico, dal [[dipartimento della pubblica sicurezza]]. A livello provinciale il prefetto è autorità di P.S., mentre a livello tecnico è il [[questore (ordinamento italiano)|questore]] a decidere la pianificazione del personale delle forze di polizia a sua disposizione. Per quanto riguarda la [[polizia locale in Italia]] sono ''ufficiali di polizia polizia giudiziaria'' i comandanti e coordinatori di Polizia[[polizia municipale]] e Polizia[[polizia provinciale]]. TuttiGli apoartenenti agli ultimi due corpi possono rivestire la qualifica di ''[[agenti di pubblica sicurezza]]'', ma solo qualora il prefetto la conferisca con decreto, previa motivata richiesta dell'amministrazione comunale o provinciale interessata (vedansi artt.3 e 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65).<ref>{{Cita web|autore=Dott.ssa Matilde MULE`|url=http://www.prefettura.it/messina/contenuti/43431.htm|titolo=Prefettura.it AGENTE DI P.S.}}</ref>
Inoltre, gli agenti dei corpi predetti svolgono la loro funzione di polizia giudiziaria esclusivamente durante l'orario di servizio, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento del Corpo di appartenenza, mentre mantengono, anche fuori servizio, la qualifica di pubblica sicurezza e di polizia stradale nel territorio dell'ente di competenza. Anche gli agenti di Polizia Locale possono rivestire la qualifica di ''[[agenti di pubblica sicurezza]]'', con le stesse modalità di conferimento descritte per gli Ufficiali e coordinatori di Polizia Municipale e Provinciale (vedasi artt.3 e 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65). Inoltre, ai sensi del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 ("''Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica''")<ref>pubblicato nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana]] n. 122 del 26 maggio 2008</ref> - convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 - anche il personale in servizio presso le [[forze armate italiane]] può essere chiamato a svolgere funzioni di [[polizia]], attribuendo agli appartenenti la qualifica di ''[[agente di pubblica sicurezza]]'', solo relativamente ad attività relative al mantenimento dell'[[ordine pubblico]], e con alcune limitazioni.<ref>Art. 7-bis del decreto-legge n. 92/2008, come successivamente modificato.</ref>
 
Inoltre, gli agenti dei corpi predetti svolgono la loro funzione di polizia giudiziaria esclusivamente durante l'orario di servizio, fatto salvo quanto diversamente stabilito nel regolamento del Corpo di appartenenza, mentre mantengono, anche fuori servizio, la qualifica di pubblica sicurezza e di polizia stradale nel territorio dell'ente di competenza. Anche gli agenti di Polizia Locale possono rivestire la qualifica di ''[[agenti di pubblica sicurezza]]'', con le stesse modalità di conferimento descritte per gli Ufficiali e coordinatori di Polizia Municipale e Provinciale (vedasi artt.3 e 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65). Inoltre, ai sensi del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 ("''Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica''")<ref>pubblicato nella [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana]] n. 122 del 26 maggio 2008</ref> - convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125 - anche il personale in servizio presso le [[forze armate italiane]] può essere chiamato a svolgere funzioni di [[polizia]], attribuendo agli appartenenti la qualifica di ''[[agente di pubblica sicurezza]]'', solo relativamente ad attività relative al mantenimento dell'[[ordine pubblico]], e con alcune limitazioni.<ref>Art. 7-bis del decreto-legge n. 92/2008, come successivamente modificato.</ref>
 
== Classificazione e organizzazione ==