Forze di polizia italiane: differenze tra le versioni
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== Caratteristiche e funzioni ==
{{Vedi anche|Agente di pubblica sicurezza|Polizia giudiziaria (ordinamento italiano)}}
Ogni forza di polizia ha una propria organizzazione e struttura; in via generale la funzione di assicurare la tutela dell'[[ordine pubblico]], la [[sicurezza pubblica]] e il coordinamento delle forze di polizia, sono esercitate dal [[Ministero dell'Interno]], quale massima [[autorità di pubblica sicurezza]] statale, tramite il [[Dipartimento della pubblica sicurezza]].
A livello provinciale il prefetto è autorità di P.S., mentre a livello tecnico è il [[questore (ordinamento italiano)|questore]] a decidere la pianificazione del personale delle forze di polizia a sua disposizione. Per quanto riguarda la [[polizia locale in Italia]] sono ''ufficiali di polizia polizia giudiziaria'' i comandanti e coordinatori di [[polizia municipale]] e [[polizia provinciale]]. Gli apoartenenti agli ultimi due corpi possono rivestire la qualifica di ''[[agenti di pubblica sicurezza]]'', ma solo qualora il prefetto la conferisca con decreto, previa motivata richiesta dell'amministrazione comunale o provinciale interessata (vedansi artt.3 e 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65).<ref>{{Cita web|autore=Dott.ssa Matilde MULE`|url=http://www.prefettura.it/messina/contenuti/43431.htm|titolo=Prefettura.it AGENTE DI P.S.}}</ref>
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