Forze di polizia italiane: differenze tra le versioni

Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
m Annullate le modifiche di 37.227.66.206 (discussione), riportata alla versione precedente di 91.253.129.43
Etichetta: Rollback
evasione
Etichetta: Annulla
Riga 7:
L'autorità di polizia veniva divisa tra ''Corpo di pubblica sicurezza'' e [[Arma dei Carabinieri]], anche dopo la [[nascita della Repubblica italiana]], sebbene non sia stata mai prodotta definizione nitida di ''autorità di polizia'' e l'unica carica che possa in qualche modo nominalmente avvicinarsi all'argomento è quella del [[capo della polizia]], che è al vertice della [[Polizia di Stato]].{{senza fonte}}
 
Ai sensi della [[legge 2326 agosto 2004, n. 226]], contestualmentein allaconcomitanza sospensionedella operativasospensione del [[servizio militare di leva in Italia]], venne stabilito che i concorsi per entrar a far parte delle [[forze di polizia italiane]] fossero riservati a coloro che avessero svolto un periodo di ferma presso le [[forze armate italiane]]. Eccezione ad oggi costituisce il [[Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco]], che è stato dotato di apposito ordinamento nel [[2005]]. Nel 2009 venne costituito il [[GICER]], col compito di prevenire ed impedire infiltrazioni criminose nel processo di ricostruzione in seguito al [[terremoto dell'Aquila del 2009]].
 
Nel 2014 il [[governo Renzi]] affermò di voler riorganizzare le forze di polizia con l'eliminazione delle funzioni doppie fra le varie forze e l'assorbimento del [[Corpo forestale dello Stato]] in una delle altre forze di polizia.<ref>[http://www.formiche.net/2014/09/16/renzi-forze-ordine/ ''Ecco come Renzi può riformare le Forze dell'ordine'' da formiche.net - 2014 ]</ref> Ai sensi del 19 agosto 2016, n. 177, tale corpo è stato poi soppresso a partire dal 31 dicembre 2016 e personale e funzioni assorbiti dall'[[Arma dei Carabinieri]]; e sono state inoltre affidate in esclusiva alla [[Guardia di Finanza]] tutte le funzioni di polizia e di mantenimento dell'[[ordine pubblico]] in mare, fatte salve le competenze del [[Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera]] relative alla sicurezza della navigazione marittima e di [[ricerca e soccorso]]. Un riordino generale delle carriere è poi seguito con l'emanazione del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95.