Tirocinio in Italia: differenze tra le versioni

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Il '''tirocinio in Italia''' è previsto danell'ambito diversidella [[ordiniformazione professionaliprofessionale]] (ad esempio medici, [[praticante giornalista|giornalisti]], [[Avvocato (Italia)|avvocati]])generale, ed è propedeutico e necessario all'abilitazione per l'abilitazione all'esercizio di una data [[libera professione]].
 
== Descrizione generale ==
Il tirocinio può essereè di tipodue tipi, ''professionale'' o ''formativo'':
Secondo la [[legge 24 giugno 1997, n. 196]], lo stage posto in essere nel rispetto delle norme non è in alcun modo considerabile come un [[rapporto di lavoro]] di tipo [[lavoro subordinato|subordinato]].<ref>art. 18 legge 196/1997</ref> Allo stagista, quindi, non si applica nessun [[contratto nazionale]], sia per la parte normativa che retributiva (salario minimo mensile). Questi non ha diritto a [[retribuzione]], [[contributo|contributi]] [[previdenza|previdenziali]], [[ferie]] retribuite, [[Maternità (diritto del lavoro)|maternità]], [[congedo|congedi]], [[indennità]] di malattia, scatti di anzianità, non è previsto nessun preavviso (o indennità di mancato preavviso) in caso di [[licenziamento]] o [[dimissioni]]. Ognuna delle parti può inoltre interrompere il rapporto di tirocinio senza preavviso o onere alcuno. Non si applica quindi la tutela obbligatoria.
 
# Il ''tirocinio formativo'' è stato introdotto dalla [[legge]] 24 giugno 1997, n. 196,]] e disciplinato dal [[decreto interministeriale]] 25 marzo del 1998 n. 142,<ref>D.M. 25 marzo 1998 n. 142 ''Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento''</ref> e dalle leggi 28 marzo 2003, n. 53, e 24 novembre 2003 n. 326.<ref>legge di conversione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 "''Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici''"</ref> L'istituto è stato poi profondamente riformato dall'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011 n. 148.
Il periodo di stage non figura nemmeno ai fini dei contributi previdenziali figurativi (anni per la [[pensione]], senza reale versamento di denaro all'[[INPS]]), non è calcolato ai fini dell'anzianità lavorativa (uno scatto di anzianità ogni due anni) in caso di successiva assunzione con un differente tipo di contratto, né nei 36 mesi massimi di lavoro a tempo determinato che un'azienda può offrire a un dipendente (con tutte le tipologie di contratti a termine). Tuttavia, nel caso in cui un tirocinio formativo mascheri in realtà un rapporto di lavoro subordinato, anche se la legge non prevede espressamente la conversione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il [[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali|Ministero del Lavoro]] ha chiarito, con la [[circolare]] n. 24 del 12 settembre 2011, che:
# Il ''tirocinio professionale'' è disciplinato, in via generale, dall'art. 6 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 emanato in applicazione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 – convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148,<ref>[http://www.odg.it/content/dpr-n-1372012 DPR n. 137/2012 | ODG<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> in modo specifico dalle leggi istitutive degli Ordini[[ordini professionali]] e dai singoli regolamenti emanati da questi, salvo specifiche disposizioni di [[legge]], se emanate;presenti.
 
Secondo la [[legge 24 giugno 1997, n. 196]], loil stage[[tirocinio]] posto in essere nel rispetto delle norme non è in alcun modo considerabile come un [[rapporto di lavoro]] di tipo [[lavoro subordinato|subordinato]].<ref>art. 18 legge 196/1997</ref> Allo stagista, quindi, non si applica nessun [[contratto nazionale]], sia per la parte normativa che retributiva (salario minimo mensile). Questi non ha diritto a [[retribuzione]], [[contributo|contributi]] [[previdenza|previdenziali]], [[ferie]] retribuite, [[Maternità (diritto del lavoro)|maternità]], [[congedo|congedi]], [[indennità]] di malattia, scatti di anzianità, non è previsto nessun preavviso (o indennità di mancato preavviso) in caso di [[licenziamento]] o [[dimissioni]]. Ognuna delle parti può inoltre interrompere il rapporto di tirocinio senza preavviso o onere alcuno. Non si applica quindi la tutela obbligatoria. Il periodo di stage non figura nemmeno ai fini dei contributi previdenziali figurativi (anni per la [[pensione]], senza reale versamento di denaro all'[[INPS]]), non è calcolato ai fini dell'anzianità lavorativa (uno scatto di anzianità ogni due anni) in caso di successiva assunzione con un differente tipo di contratto, né nei 36 mesi massimi di lavoro a tempo determinato che un'azienda può offrire a un dipendente (con tutte le tipologie di contratti a termine). Tuttavia, nel caso in cui un tirocinio formativo mascheri in realtà un rapporto di lavoro subordinato, anche se la legge non prevede espressamente la conversione del rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il [[Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali|Ministero del Lavoro]] ha chiarito, con la [[circolare]] n. 24 del 12 settembre 2011, che:
 
{{Citazione|Il personale ispettivo dovrà procedere con la riqualificazione del rapporto come di natura subordinata, con la relativa applicazione delle sanzioni amministrative applicabili in tale ipotesi (come ad esempio in tema di Libro unico del lavoro, prospetto paga e dichiarazione di assunzione), disponendo il recupero dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi omessi.}}
 
== Tipologie ==
Il tirocinio può essere di tipo ''professionale'' o ''formativo'':
 
# Il ''tirocinio professionale'' è disciplinato, in via generale, dall'art. 6 del DPR 7 agosto 2012, n. 137 emanato in applicazione del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 – convertito in legge 14 settembre 2011 n. 148,<ref>[http://www.odg.it/content/dpr-n-1372012 DPR n. 137/2012 | ODG<!-- Titolo generato automaticamente -->]</ref> in modo specifico dalle leggi istitutive degli Ordini e dai singoli regolamenti emanati da questi, salvo specifiche disposizioni di [[legge]], se emanate;
# Il ''tirocinio formativo'' è stato introdotto dalla [[legge]] 24 giugno 1997 n. 196, e disciplinato dal [[decreto interministeriale]] 25 marzo del 1998 n. 142,<ref>D.M. 25 marzo 1998 n. 142 ''Regolamento recante norme di attuazione dei princìpi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento''</ref> e dalle leggi 28 marzo 2003, n. 53, e 24 novembre 2003 n. 326.<ref>legge di conversione del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 "''Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici''"</ref> L'istituto è stato poi profondamente riformato dall'entrata in vigore della legge 14 settembre 2011 n. 148.
 
== Durata massima ==
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== Obblighi e oneri ==
Il contratto di stage specificadeve contenere gli obiettivi formativi che il periodo di stage si prefigge, la durata del rapporto, il nome del ''tutor'' interno all'[[azienda]] che seguirà lo stagista, la modalità con cui lo stage verrà condotto dall'[[azienda]] (cioè i compiti che l'azienda affiderà allo stagista e il modo con cui lo stagista verrà seguito nella loro espletazione), gli orari giornalieri in cui lo stagista sarà a disposizione dell'azienda, l'eventuale rimborso mensile previsto o le agevolazioni a cui lo stagista avrà diritto.
 
L'unico onere per il datore è il pagamento dell'[[assicurazione]] antinfortunistica obbligatoria [[INAIL]] (con voce di tariffa 0611) e una assicurazione privata per rischi diversi. Da parte dei lavoratori disoccupati è un modo per ottenere un'occupazione temporanea, in quanto per l'[[impresa]] è ancora più economica dei [[co.co.pro]].
 
== Limiti ==
== Numero massimo di stagisti ==
Il decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale regolamenta la materia dei “''tirocini formativi e di orientamento''”, definisce il numero massimo di stagisti che ogni azienda può ospitare in base al numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato (esclusi quelli a tempo determinato, i co.co.pro, i collaboratori, ecc.):