Luogotenente (Italia): differenze tra le versioni
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Il grado è stato introdotto nel [[2017]]<ref>[http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/22/17G00086/sg Decreto legislativo]</ref> 29 maggio [[2017]], n. 94 - "''Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate''", e ha sostituito le precedenti qualifiche di [[Primo maresciallo luogotenente]] dell'[[Esercito Italiano|Esercito]] della [[Marina Militare|Marina]] e dell'[[Aeronautica Militare (Italia)|Aeronautica]], di [[maresciallo aiutante luogotenente]] dei [[Carabinieri]]. La denominazione era già presente nella [[Guardia di Finanza]].
La qualifica di [[primo maresciallo luogotenente]] e, nella [[Guardia di finanza]], di luogotenente, veniva attribuita a coloro che avevano raggiunto il grado più elevato del [[ruolo marescialli]]/[[ispettori]], che è quello di [[primo maresciallo]] nell'[[Esercito Italiano|Esercito]] nella [[Marina Militare|Marina]] e nell'[[Aeronautica Militare (Italia)|Aeronautica]], di [[maresciallo aiutante]] nell'[[Arma dei Carabinieri]] e di [[maresciallo aiutante]] nella [[Guardia di Finanza]], ma a differenza dell'attuale grado di luogotenente, non erano gradi a
Alla qualifica di primo maresciallo luogotenente o di Luogotenente avevano accesso coloro che avevano un'anzianità di almeno 8 anni<ref name="normattiva1">{{collegamento interrotto|1=[http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=213&datagu=2010-05-08&redaz=010G0089&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20101010 Art. 1323, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare] |date=ottobre 2017 |bot=InternetArchiveBot }} in vigore dal 9 ottobre 2010</ref> nel grado di [[primo maresciallo]] per il personale militare dell'[[Esercito italiano]], della [[Marina Militare]] e dell'[[Aeronautica Militare (Italia)|Aeronautica Militare]], un'anzianità di servizio di almeno 8 anni<ref name="normattiva2">{{collegamento interrotto|1=[http://www.normattiva.it//dispatcher?task=attoCompleto&service=213&datagu=2010-05-08&redaz=010G0089&parControllo=si&connote=false&aggiorn=si&datavalidita=20101010 Art. 1324, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell'ordinamento militare] |date=ottobre 2017 |bot=InternetArchiveBot }} in vigore dal 9 ottobre 2010.</ref> nel grado di [[maresciallo maggiore]]/[[maresciallo aiutante|maresciallo aiutante SUPS]] nell'[[Arma dei carabinieri]] e un'anzianità di servizio di almeno 8 anni nel grado di [[Maresciallo aiutante]] nella [[Guardia di Finanza]].
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