Counseling: differenze tra le versioni

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* il recepimento della [[Direttiva dell'Unione Europea]] 2005/36/CE<ref>D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 206, in materia di "Attuazione della direttiva 2005/36/CEE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali".</ref> offre la possibilità per le associazioni private di categoria di ''counseling'' di potersi iscrivere in uno speciale elenco redatto dal Ministero della Giustizia;
* il successivo [[Decreto Interministeriale]] (Ministero della Giustizia e [[Ministero del commercio internazionale]])<ref>DM 28 aprile 2008, in materia di "Requisiti per l'individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la valutazione delle istanze e per la annotazione nell'elenco. Procedimento per la revisione e gestione dell'elenco".</ref> che istituisce il procedimento per la valutazione delle istanze di riconoscimento delle associazioni di categoria.
 
Le maggiori critiche all'attività di ''counseling'' vengono mosse da una ampia parte della categoria degli [[psicologi]] (il [[Ordine nazionale degli psicologi|Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi]], alcuni Ordini regionali ed alcune associazioni di categoria) che, anche sulla base della normativa e della giurisprudenza, evidenziano in particolare i seguenti punti:
 
* L'attività di ''counseling'' è in realtà attività di "[[consulenza psicologica]]" e "sostegno psicologico" e, pertanto, i ''counselor'' che si definiscono tali ma che non sono psicologi iscritti all'Ordine compiono un abuso ([[esercizio abusivo di professione]]). L'attività del "counselor" è infatti totalmente sovrapponibile ai compiti che già spettano allo psicologo secondo la Legge 56/89;<ref>{{cita web|autore=Consiglio Nazionale Ordine Psicologi|wkautore=CNOP|url=http://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf|titolo=La professione di psicologo: declaratoria, elementi caratterizzanti ed atti tipici|data=5 giugno 2015|accesso=20 settembre 2018|pagina=3|formato=PDF}}</ref>
* La non regolamentazione della professione di ''counseling'' nuoce agli utenti in quanto vengono a mancare i presupposti minimi per la tutela che, invece, una professione regolamentata garantisce (Legge di ordinamento, [[codice deontologico]], etc.);
* Molte competenze del ''counseling'' sono competenze proprie alla professione di psicologo, e dunque le stesse scuole di specializzazione per [[psicoterapeuta|psicoterapeuti]] che erogano corsi di ''counseling'' a non psicologi potrebbero compiere un abuso in riferimento agli articoli 8 e 21 del codice deontologico degli psicologi;<ref>«''L'insegnamento dell'uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave. Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all'attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all'esercizio di attività caratteristiche dello psicologo. Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull'applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici. È fatto salvo l'insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. È altresì fatto salvo l'insegnamento di conoscenze psicologiche''.»</ref> Questo principio, ribadito dall'Ordine degli Psicologi della Lombardia, ed avverso cui era stata promossa un'azione legale da alcuni ricorrenti, è stato confermato dalla Sentenza n. 10289 del 26 maggio [[2011]] della quinta sezione civile del Tribunale di Milano.<ref>{{cita web|autore=Tribunale di Milano - V sezione civile|url=https://www.psy.it/allegati/sentenza_10289_2011.pdf|titolo=Sentenza n. 10289/2011|data=26 maggio 2011|accesso=20 settembre 2018|sito=Consiglio Nazionale Ordine Psicologi|formato=PDF}}</ref> Avverso questa sentenza di primo grado è stato effettuato ricorso in appello, che si è concluso confermando la sentenza di primo grado, evidenziando il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.<ref>{{cita web|autore=Corte d'Appello del Tribunale di Milano - I sezione civile|url=https://www.assocounseling.it/docs/sentenze/tribunalemilano2012.pdf|titolo=Sentenza n. 58/2012|data=9 maggio 2012|accesso=11 settembre 2018|sito=AssoCounseling|formato=PDF}}</ref>
* Molte competenze del ''counseling'', essendo competenze proprie alla professione di psicologo, possono essere esercitate solo da psicologi iscritti all'Albo, ex art. 1, L. 56/89.<ref>«La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito».</ref>
* La Magistratura in sede penale ha più volte condannato counselor per esercizio abusivo di professione di psicologo, evidenziando ripetutamente la natura riservata agli psicologi degli interventi tesi a occuparsi del disagio psichico (ad es., Sentenza 83/2015 Corte Appello Milano, Sentenza Cassazione 39339/2017, Sentenza Cassazione 16562/2016).<ref>{{cita web|autore=Nicola Piccinini|url=http://www.ordinepsicologilazio.it/psicologi/tutela/sentenza-tar-lazio-il-counseling-e-dello-psicologo-buona-la-prima/|titolo=Sentenza Tar Lazio. Il counseling è dello psicolog. Buona la prima!|data=15 novembre 2015|accesso=11 settembre 2018|sito=Ordine degli psicologi del Lazio}}</ref><ref>{{cita web|autore=Lucia Izzo|url=https://www.studiocataldi.it/articoli/21863-il-counselor-non-puo-fare-lo-psicologo.asp|titolo=Cassazione: stretta contro l'esercizio abusivo della professione. Il counselor non può fare lo psicologo|data=1º maggio 2016|accesso=11 settembre 2018|sito=Studio Cataldi}}</ref>
La dialettica di questa differenza di posizioni si estrinseca attraverso tre distinti canali:
* politico-professionale: attraverso la discussione e il dibattito interno alle due categorie;
* normativo: attraverso pressioni lobbistiche di entrambi gli schieramenti tese a promuovere o meno specifiche leggi;
* legale: attraverso interventi promossi sia per iniziativa privata (singoli professionisti e associazioni di categoria) che istituzionale (ordine professionale).
 
== Note ==