Antidolorifico oppiaceo: differenze tra le versioni

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L'uso degli antidolorifici oppiacei, anche in Italia, in anni recenti ha iniziato ad affermarsi sempre di più, soprattutto nell'ambito delle [[terapia intensiva|terapie intensive]], dei reparti chirurgici e di quelli oncologici (e, ovviamente, nei reparti di [[terapia del dolore]] e [[cure palliative]], oltre che negli ''[[hospice]]''); a questo hanno contribuito una maggiore diffusione della "cultura della terapia del dolore" nella classe medica, la semplificazione dei vincoli burocratici per la vendita e l'uso degli stessi da parte del Ministero della salute, e una maggiore comprensione scientifica e clinica delle loro migliori modalità di gestione al fine di ridurre il rischio di dipendenza.
 
Il 15 marzo 2010 è stato firmato l'[[atto normativo]]<ref name="A">[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/10038l.htm Legge 15 marzo 2010, n. 38 - "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"]</ref>, pubblicato in [[Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana|Gazzetta Ufficiale]] il 19 marzo 2010 che sancisce il diritto per tutti i cittadini di essere curati per la malattia [[dolore]]. In particolare, gli articoli che illustrano i diritti e gli strumenti dei cittadini sono:
* L'articolo 1 dichiara il diritto del cittadino ad accedere alle [[cure palliative]] e alla terapia del dolore ''la presente legge tutela il diritto''<ref name="A" />.
* L'articolo 7 stabilisce l’''Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della [[cartella clinica]]''<ref name="B">[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/10038l.htm Legge 15 marzo 2010, n. 38 - "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"]</ref>.
Secondo questo articolo è obbligatorio non solo misurare il dolore e prescrivere un trattamento, ma è indispensabile verificare che la terapia prescritta porti dei benefici [[Analgesia|antalgici]] per il paziente, altrimenti deve essere opportunamente adeguata. In termini pratici, questo vuol dire misurare il dolore con un'opportuna scala, verificare che il dolore si sia ridotto rispetto alla misurazione precedente, secondo i tempi dettati dal tipo di [[farmaco]] prescelto, e che nel giro di pochi giorni il dolore si sia stabilizzato e risulti ben controllato. Se questo non accade, è necessario avvisare il medico e farsi prescrivere una terapia più adeguata<ref>[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/10038l.htm Legge 15 marzo 2010, n. 38 name="B"Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"]</ref>.
* L'articolo 7 stabilisce l’''Obbligo di riportare la rilevazione del dolore all'interno della [[cartella clinica]]''<ref>[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/10038l.htm Legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"]</ref>.
Secondo questo articolo è obbligatorio non solo misurare il dolore e prescrivere un trattamento, ma è indispensabile verificare che la terapia prescritta porti dei benefici [[Analgesia|antalgici]] per il paziente, altrimenti deve essere opportunamente adeguata. In termini pratici, questo vuol dire misurare il dolore con un'opportuna scala, verificare che il dolore si sia ridotto rispetto alla misurazione precedente, secondo i tempi dettati dal tipo di [[farmaco]] prescelto, e che nel giro di pochi giorni il dolore si sia stabilizzato e risulti ben controllato. Se questo non accade, è necessario avvisare il medico e farsi prescrivere una terapia più adeguata<ref>[http://www.parlamento.it/parlam/leggi/10038l.htm Legge 15 marzo 2010, n. 38 "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore"]</ref>.
 
==Note==