Parroco in solido: differenze tra le versioni

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È generalmente accettato che un singolo ufficio parrocchiale per la cura pastorale della parrocchia o delle parrocchie affidate sia conferito a tutti i sacerdoti del gruppo. Tuttavia il modo di procedere per esercitare l'ufficio è afferrato solo quando si capisce il principio giuridico ''in solidum''. Il termine legale ha origine dal [[diritto romano]] delle obbligazioni dove stipulare un accordo in solido implicava un alto grado di rischio. Infatti, se un creditore avesse ricevuto tutto ciò che era dovuto, o un debitore avesse pagato tutto, non vi era alcun diritto successivo di contributo da parte degli altri.
 
Diversi metodi giuridici sono stati sviluppati come mezzo per evitare che la perdita personale si traduca in accordi solidali. Tra queste vi era la formazione di ''societates'' (società) o di persone che sono state create mediante reciproco consenso e caratterizzate da un impegno vincolante di ''fraternitas'' (fraternità), stabiliti prima di stipulare un accordo in solido. L'eminente canonista [[Eugenio Corecco]], ha suggerito che in solidum nel contesto della cura parrocchiale, riflette in modo analogo la responsabilità diversa ma ancora collettiva di tutti i membri del presbiterio di una Chiesa particolare.<ref>Cf. “The possibility of conferring one or more parishes to several priests ''in solidum'' (can. 517 § 1) realises on a parochial level a structure which reflects the model of the presbyterium in miniature. In fact, although it remains true that the institution of joint responsibility is applicable in all its juridical rigour from the technical perspective only in the case stipulated in can. 517 § 1, it is also true that in a broad and analogical sense understanding the nature of the responsibility – diversified but still collective – of all the members of the presbyterium of a particular Church.” (Corecco, E., ''Canon Law and Communio: Writings on the Constitutional Law of the Church'', Città del Vaticano, 1999, p. 187.)</ref>
 
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