Malitia supplet aetatem: differenze tra le versioni

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'''Malitia supplet aetatem''' (traduzione: ''La malizia supplisce all'età'', che, per esteso, va intesa come ''La malizia ingannatrice del minore supplisce alla sua minore età'').

Si tratta èdi un [[brocardo]] latino che definisce il principio sancito nell'art. 1426 c.c, in base al quale non può essere annullato il negozio concluso da un minore che, attraverso artifizi e raggiri, abbia ingannato la controparte sulla propria età. E ciò in deroga all'art. 1425 c.c. che sancisce l'annullabilità dei negozi posti in essere dal minore in quanto privo della capacità d'agire.
E ciò in deroga all'art. 1425 c.c. che sancisce l'annullabilità dei negozi posti in essere dal minore, in quanto privo della capacità d'agire.
 
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